Procedimento di costituzione: oneri relativi

Nelle società di capitali il processo di costituzione è un fenomeno complesso risultante da più atti tra loro collegati. Mentre infatti nelle società di persone la formazione della società si esaurisce nella stipula del contratto sociale nelle società di capitali il processo formativo si conclude con l’iscrizione della società nel registro delle imprese. Prima di tale momento la società non esiste come persona giuridica ed è solo in tale momento che si producono, nei confronti dei soci e dei terzi, gli effetti giuridici tipici del tipo di società prescelto, Nel processo di formazione delle società di capitali è fondamentale l’accento posto sulla formazione del capitale e sulle garanzie dirette ad assicurare che esso si sia effettivamente formato.

Ne derivano particolari oneri a carico di coloro che partecipano alla stipula del contratto sociale, oneri che devono essere adempiuti prima che il notaio proceda alla stipula dell’atto costitutivo, Tali oneri consistono nella dimostrazione che il capitale sociale è stato sottoscritto, nel versamento del venticinque per cento del capitale in denaro presso una banca, nell’integrale esecuzione dei versamenti in natura e nella sussistenza di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge per la costituzione della società

Costituzione simultanea e costituzione successiva

Nelle società a responsabilità limitata e nelle società per azioni di piccole dimensioni il capitale è conferito dalle persone che intendono costituire la società. Nelle società per azioni di maggiori dimensioni invece la formazione del capitale può richiedere la raccolta dei mezzi necessari presso il pubblico dei risparmiatori. In questo caso gli ideatori della società possono seguire due vie: sottoscrivere loro stessi il capitale costituendo la società e rinviando ad un momento successivo il collocamento delle azioni presso i risparmiatori (costituzione simultanea) o raccogliere preventivamente le adesioni dei risparmiatori sulla base di un programma in cui sono indicati gli scopi della società e le condizioni essenziali per la partecipazione ad essa (costituzione successiva o mediante pubblica sottoscrizione).

Il primo tipo di costituzione non pone problemi in quanto il contratto sociale in questo caso è il risultato di un atto cui partecipano tutti gli interessati. Problemi di interpretazione si pongono invece con il secondo tipo di costituzione che prevede le seguenti fasi :

a) redazione da pare dei promotori di un programma contenente l’oggetto, il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto. Il programma deve essere sottoscritto dai promotori, autenticato da un notaio e depositato presso di esso.

b) adesione dei sottoscrittori mediante atto pubblico o scrittura privata

c) versamento del venticinque per cento dei conferimenti in denaro nel termine stabilito del programma

d) assemblea dei sottoscrittori per accertare l’adempimento degli oneri richiesti dalla legge e per deliberare a maggioranza dei voti sulla integrazione delle disposizioni dell’atto costitutivo

e)stipulazione dell’atto costitutivo da parte dei presenti, in rappresentanza anche degli assenti. P

roblemi giuridici si pongono circa il significato giuridico da attribuire a tali diverse fasi e alla posizione giuridica dei sottoscrittori dopo la loro adesione al programma. Tali problemi si risolvono considerando che le varie fasi non hanno portata giuridica autonoma ma sono elementi singoli di una fattispecie complessa, collegati tra di loro al fine della produzione dell’effetto giuridico definitivo. Quando la legge parla di stipula dell’atto costitutivo quindi si riferisce alla redazione di un atto formale che non fa altro che riprodurre la volontà già espressa dai sottoscrittori con la loro adesione e questo è dimostrato dal fatto che l’atto costitutivo possa essere posto in essere dagli intervenuti anche in rappresentanza degli assenti.

I promotori e i soci fondatori

Nelle società a costituzione successiva coloro che preparano il programma sono definiti promotori, e su di essi gravano obblighi e responsabilità e possono essere attribuiti particolari diritti. I promotori sono infatti direttamente e solidalmente responsabili verso i terzi per gli atti posti in essere per la costituzione della società e hanno diritto di rivalsa nei confronti della società, qualora questa si costituisca, solo se le obbligazioni assunte e le spese sostenute sono state necessarie o sono state approvate dall’assemblea.

I promotori sono poi responsabili verso la società e i terzi (solidalmente con coloro per conto dei quali hanno effettivamente agito):

a) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società,

b) per la veridicità delle comunicazioni fatte al pubblico nel programma c) per la effettiva esistenza dei versamenti in natura.. Ai promotori può essere riconosciuto nell’atto costitutivo, previa deliberazione dell’assemblea, una partecipazione agli utili (in misura non superiore al decimo e per non più di cinque anni).

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