Joint venture (associazioni temporanee di imprese)

La joint venture, un contratto profondamente diverso da quello di consorzio, consiste in un rapporto posto in essere tra più imprese per dare esecuzione ad un determinato contratto e si sostanzia in un mandato con rappresentanza attribuito dalle imprese partecipanti ad una di esse, capogruppo, la quale è incaricata di formulare l’offerta. La joint venture ricorre principalmente nell’esecuzione di appalti in cui le opere che ne costituiscono l’oggetto richiedono il concorso di imprese diverse (es. costruzione di una nave da guerra).

Nell’esecuzione dell’opera ciascuna impresa conserva la propria individualità (contratto associativo atipico). Può però accadere che le parti stipulino il contratto in forma di società per azioni. In questo caso, tuttavia, lo schema tipico della società per azioni viene piegato all’anomala funzione cui viene destinato.

Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

Il regolamento CEE n. 2137 del 1985, reso applicativo in Italia con il d.lgs. n. 240 del 1991, ha creato la figura del gruppo europeo di interesse economico (GEIE), destinato a realizzare la cooperazione tra soggetti appartenenti a diversi stati membri. Esso è uno strumento diretto ad agevolare in ambito comunitario l’attività economica dei soggetti in esso associati, nel rispetto di principi di mutualità pura, e quindi senza perseguire direttamente uno scopo lucrativo come gruppo.

Il GEIE è simile al consorzio, sebbene si notino due principali differenze:

  • il GEIE può essere stipulato anche per l’esercizio di attività non imprenditoriali.
  • relativamente al regime della responsabilità, viene disposto che i membri del gruppo non solo debbono contribuire al saldo delle eccedenze delle uscite rispetto alle entrate, ma rispondono altresì illimitatamente e solidalmente per i debiti contratti dal gruppo.

Deve inoltre essere sottolineato che il GEIE è soggetto al fallimento.

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