Il bilancio segue il seguente iter formativo:

  • viene redatto dagli amministratori (senza possibile delega ex 2381 co. 4) al termine di ogni esercizio annuale, dovendo essere corredato di una relazione sulla gestione, dalla quale deve in ogni caso risultare tutta una serie di elementi analiticamente indicati nell’art. 2428.
  • almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea che deve discuterlo, il bilancio e la relazione devono essere comunicati al collegio sindacale il quale redige a sua volta una relazione, cui si aggiunge anche quella del soggetto incaricato del controllo contabile.
  • almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea, tutta una serie di documenti deve essere depositata nella sede della società (es. copie dell’ultimo bilancio delle società controllate e di quelle collegate, relazione degli amministratori) (art. 2429 co. 3).
  • l’assemblea (il consiglio di sorveglianza nelle società dualistiche), convocata centoventi giorni prima della chiusura dell’esercizio, delibera sulla sua approvazione.
  • entro trenta giorni dall’approvazione un copia del bilancio, corredata dalle relazioni di cui sopra e dal verbale di approvazione dell’assemblea, deve essere depositata presso il registro delle imprese.
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