L’iscrizione nel registro delle imprese, come detto, riguarda solo i soggetti e gli atti indicati dalla legge (art. 2188 co. 1). Iscrizioni diverse non sono consentite e, nel caso siano compiute, sono prive di effetti.

L’iscrizione iniziale degli imprenditori individuali (art. 2196) ha per oggetto il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la ditta, l’oggetto dell’impresa, il cognome e il nome degli institori e dei procuratori e la sede dell’impresa. In seguito deve essere iscritta ogni modificazione degli elementi sopraindicati la quale risulta essere possibile anche se il fatto modificato non risulta precedentemente iscritto. L’iscrizione, inoltre, deve avvenire nel registro delle imprese nella cui circoscrizione l’imprenditore ha la sua sede.

Con intenti semplificatori il d.p.r. n. 247 del 2004 ha previsto la cancellazione d’ufficio degli imprenditori individuali e delle società di persone non più operative. Tale cancellazione, tuttavia, consegue all’accertamento da parte dell’ufficio del registro delle imprese di alcune circostanze significative (es. decesso, irreperibilità). La cancellazione è preceduta da un interpello a mezzo di raccomandata da parte dell’ufficio del registro delle imprese ed è disposta dal giudice del registro.

Tutte le iscrizioni sono obbligatorie e tale obbligo è posto a carico dell’imprenditore commerciale o, se incapace, del suo rappresentante legale. Il termine entro il quale deve chiedersi l’iscrizione è di trenta giorni da quello in cui il fatto da iscriversi si è verificato.

L’inosservanza dell’obbligo di chiedere l’iscrizione è punita con una sanzione amministrativa.

Le iscrizioni sono eseguite:

  • su domanda sottoscritta dall’interessato (art. 2189 co. 1).

L’ufficio del registro esercita un controllo di legalità sulle domande, in quanto è tenuto ad accertare la competenza dell’ufficio del registro, l’autenticità della sottoscrizione, se il fatto di cui si chiede l’iscrizione rientra tra quelli previsti dalla legge e se esso esiste in concreto.

  • in base al decreto del giudice del registro che ordina l’iscrizione.

Quando l’iscrizione non viene richiesta, infatti, viene concesso all’ufficio del registro un potere di iniziativa, che in primo tempo si limita a sollecitare l’interessato stabilendogli un congruo termine per fare la richiesta, ma che in caso di inerzia del medesimo provoca un decreto del giudice del registro (art. 2190).

Anche le cancellazioni di iscrizioni avvengono in base a decreto del giudice del registro, il quale prima di provvedere deve sentire l’interessato (art. 2191). Non è tuttavia da escludere che possano avvenire anche su domanda di quest’ultimo.

L’interessato, comunque, non è senza difese di fronte al meccanismo autoritario del decreto del giudice (art. 2192). Se l’ufficio respinge la sua domanda di iscrizione, l’interessato può ricorrere al giudice del registro che provvede con decreto. A sua volta, contro tale decreto può ricorrere al tribunale dal quale dipende l’ufficio del registro, e il decreto del tribunale deve essere iscritto d’ufficio.

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