Incapacità e incompatibilità

La capacità all’esercizio di attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi al compimento del 18esimo anno di età. Si perde in seguito ad interdizione o inabilitazione.

Il minore o l’incapace che esercita attività di impresa non acquista la qualità di imprenditore, così come il minore che ha occultato la sua minore età non diventa imprenditore anche se i contratti conclusi non sono annullabili (art 1426). Non costituiscono limitazioni della capacità di agire, ma semplici incompatibilità, i divieti di esercizio di impresa commerciale, posti a carico d coloro che esercitano determinati uffici o prestazioni (es. impiegati dello Stato , avvocati, notai). La violazione di tali divieti non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale, ma espone solo a sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento.

L’impresa commerciale degli incapaci

L’attività commerciale è per sua natura attività rischiosa. Il legislatore considera perciò con sfavore l’impiego del patrimonio degli incapaci in attività commerciali e stabilisce che in nessun caso è consentito l’inizio di una nuova impresa commerciale in nome e nell’interesse del minore. Identica regola è poi dettata per l’interdetto e l’inabilitato. Salvo che per il minore emancipato, è pertanto consentita solo la continuazione dell’esercizio di una impresa commerciale preesistente, quando ciò sia utile per l’incapace e purché la continuazione sia autorizzata dal tribunale.

L’esercizio di impresa commerciale, richiede scioltezza e rapidità di decisioni e ciò spiega perché l’autorizzazione del tribunale all’esercizio di impresa commerciale ha carattere generale e comporta un sensibile ampliamento dei poteri del rappresentante legale dell’incapace o del limitatamente capace. Infatti, intervenuta l’autorizzazione del tribunale alla continuazione dell’esercizio di impresa, chi ha la rappresentanza legale del minore o dell’interdetto (genitori o tutore) può compiere tutti gli atti che rientrano nell’esercizio dell’impresa , siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

Quanto all’inabilitato, intervenuta l’autorizzazione alla continuazione, potrà esercitare personalmente l’impresa, sia pure con l’assistenza del curatore e con il consenso di questi per gli atti che esulano dall’esercizio dell’impresa. Diversamente che per gli altri incapaci, il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale anche ad iniziare una nuova impresa commerciale (art 397). Con l’autorizzazione il minore emancipato acquista la piena capacità di agire, senza l’assistenza del curatore e può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione anche se estranei all’esercizio di impresa. I provvedimenti autorizzativi del tribunale e i provvedimenti di revoca dell’autorizzazione sono soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese (art 2198). Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva invece capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno (art 409)

In breve: L’impresa commerciale dell’incapace

E’ possibile l’esercizio di attività di impresa per conto e nell’interesse di un incapace (minore e interdetto) o da parte di soggetti limitatamente capaci di agire (inabilitato e minore emancipato), con l’osservanza delle disposizioni al riguardo dettate. L’amministrazione del patrimonio degli incapaci è regolata in modo da garantirne la conservazione e l’integrità. Il rappresentante legale del minore o dell’interdetto è legittimato a compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo in caso di necessità o di utilità evidente.

Principi identici reggono il compimento i atti giuridici da parte dell’inabilitato o del minore emancipato che agiscono personalmente, ma con l’assistenza di un curatore. Il legislatore pone un divieto assoluto di inizio di impresa commerciale per il minore, l’interdetto e l’inabilitato. Salvo che per il minore emancipato, al quale è consentita solo la continuazione dell’esercizio di una impresa commerciale preesistente, purché la continuazione sia autorizzata dal tribunale.

Minore

In nessun caso è consentito l’inizio di una nuova impresa commerciale in nome e nell’interesse del minore Quando questi acquista una preesistente azienda commerciale, può essere autorizzato dal tribunale a continuare l’esercizio dell’impresa, sia pure con procedure e cautele diverse a seconda che il minore sia sottoposto a potestà familiare o a tutela (art. 320, 5°comma, 371, 2°comma). Intervenuta l’autorizzazione definitiva, il genitore o il tutore è legittimato a compiere tutti gli atti che rientrano nell’esercizio dell’impresa, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

Interdetto

Valgono le stesse regole dettate per il minore sottoposto a tutela. L’autorizzazione ala continuazione può riguardare anche l’impresa iniziata dallo stesso interdetto prima dell’interdizione.

Inabilitato

E’ un soggetto la cui capacità di agire è limitata agli atti di ordinaria amministrazione. La sua posizione è tuttavia parificata a quella degli incapaci assoluti per quanto concerne l’esercizio di impresa commerciale: è possibile solo la continuazione di un’impresa preesistente, non l’ inizio ex novo. Intervenuta l’autorizzazione alla continuazione, l’inabilitato eserciterà personalmente l’impresa, sia pure con l’assistenza del curatore e con il consenso di questi per gli atti di impresa che eccedono l’ordinaria amministrazione. Il tribunale può tuttavia subordinare l’autorizzazione alla nomina di un direttore generale; nomina che sarà fatta dallo stesso inabilitato col consenso del curatore.

Minore emancipato

Può essere autorizzato dal tribunale anche ad iniziare una nuova impresa commerciale. Con l’autorizzazione il minore emancipato acquista la piena capacità di agire, senza l’assistenza di un curatore. L’esercizio autorizzato dell’impresa determina l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale da parte dell’incapace. Acquistando tale qualità all’incapace ricadranno gli effetti patrimoniali del fallimento; al minore imprenditore non possono invece essere reputati reati commessi da altri e che egli non poteva impedire. D’altro canto, nei confronti del genitore o del tutore è (probabilmente) applicabile l’art. 277 legge fallimentare che punisce i reati fallimentari dell’institore in qualità di legale rappresentante.

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