E’ stato affermato che nel sistema del C.C. attuale a differenza che nei codici abrogati la spendita del nome non è più necessaria per l’acquisto della qualità d’imprenditore e per l’assunzione della responsabilità d’impresa: per cui imprenditore si è e si assume la responsabilità dell’impresa anche quando l’impresa stessa si eserciti con un altro soggetto (persona fisica “prestanome” o società) che funga da schermo. Si è quindi creata la accanto alla figura dell’imprenditore “palese” quella dell’imprenditore “occulto o indiretto” cioè chi esercita l’attività senza apparire. Questo fenomeno è per Ferri riscontrabile, ma lui ritiene che tutto ciò non possa metter in discussione che le conseguenze giuridiche dell’atto o dell’attività si producono essenzialmente a carico di colui nel cui nome l’atto o attività sono compiuti. Per Ferri è assolutamente arbitrario ipotizzare una modificazione a questo riguardo rispetto ai codici abrogati: anche ora la spendita del nome è presupposto necessario e sufficiente per divenir imprenditore. A sostegno di ciò l’uguaglianza tra 2208 C.C. e 37 2° Cod. Comm. La spendita del nome è allora necessaria: quindi il soggetto prestanome diviene imprenditore, ma in alcuni casi come es. la soggezione possibile al fallimento le conseguenze dell’esercizio dell’impresa potrebbero prodursi anche sull’imprenditore occulto. Un modo per affermare responsabilità dell’imprenditore occulto può esser fatto distinguendo l’agire per mezzo di altri cioè di un gestore dall’agire sotto nome altrui quindi con un prestanome. Essendo questo ultimo il caso ,l’imprenditore occulto non agisce per mezzo dell’imprenditore palese, l’imprenditore palese non è gestore, quindi ci dovrebbe esser responsabilità, ma anzi è l’imprenditore occulto ad agire sotto il nome dell’imprenditore palese. Ora in entrambe le situazioni la titolarità dell’interesse è di una persona diversa da quella che esternamente appare, ma quando si agisce per mezzo di altri l’attività volitiva è di chi agisce spendendo il suo nome cioè il gestore , quando si agisce sotto nome altrui la volontà è del titolare dell’interesse non del prestanome. Tutto ciò quindi per stabilire che l’imprenditore palese è obbligato ma che se la situazione diventi palese e lui risulti esser uno schermo le conseguenze dell’atto compiuto dal prestanome possano ricadere anche su chi non solo è titolare dell’interesse ma che ha voluto l’atto quindi l’imprenditore occulto. Quindi si assiste a una estensione ad altro soggetto della responsabilità (solo questa non gli obblighi dell’imprenditore che ricadono solo sul prestanome) di impresa: prestanome e imprenditore occulto saranno entrambi responsabili. In caso quindi di dissesto non solo il prestanome ma anche l’imprenditore occulto risulta soggetto a fallimento; viene inoltre prevista un’estensione del fallimento quando dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulta che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. Ma è difficile capire quando si realizza tale ipotesi.

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