Per distinguere l’attività industriale in senso stretto da quella agricola manca un vero e proprio criterio intrinseco, dunque, risulta necessario tracciare la distinzione in modo empirico, indicando quali sono le operazioni che fanno acquistare la qualità di imprenditore agricolo, desumendo così, per esclusione, il concetto dell’attività industriale.

Tale distinzione risulta essere molto importante, in quanto l’imprenditore agricolo non soggiace allo statuto dell’imprenditore commerciale ed è dunque beneficiario di una serie di previdenze e di vantaggi fiscali. Pressioni di vario tipo, dirette a conseguire un allargamento della nozione di imprenditore agricolo al fine di ricomprendervi anche altre categorie, hanno portato alla modifica dell’art. 2135:

  • co. 1: assume la qualifica di imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
    • coltivazione del fondo.
    • selvicoltura.
    • allevamento di animali.
    • attività connesse.
    • co. 2 (modificato): per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria del ciclo stesso, che utilizzano il fondo, il bosco o le acque.

Questo secondo comma fa cadere ogni dubbio sul carattere agricolo da riconoscere anche alle coltivazioni fuori terra e all’allevamento di animali.

  • co. 3 (modificato): si intendono comunque connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto:
    • i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione e dall’allevamento.
    • le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola.

In questo terzo comma il criterio della prevalenza amplia ulteriormente il campo: chiunque eserciti una delle tre attività agricole può decampare in attività di carattere commerciale senza che acquistino quest’ultima qualifica, fermo restando il limite di prevalenza.

Il legislatore è successivamente tornato su questi temi in particolare:

  • con il d.lgs. n. 99 del 2004 che definisce l’imprenditore agricolo professionale.
  • con il d.lgs. n. 154 del 2004 che definisce l’imprenditore ittico.

Tali provvedimenti, tuttavia, rinunciando ad ogni tipo di coerenza con i principi, pongono le premesse per inevitabili contrasti.

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