Il registro delle imprese si trova presso la camera di commercio di ciascuna provincia, ed è soggetto alla vigilanza del c.d. giudice del registro, nominato dal presidente del tribunale del capoluogo provinciale. E’ articolato in sezioni ordinaria e speciale. Nella prima sono iscritti: gli imprenditori commerciali; tutte le società tranne quella semplice; i consorzi, con attività esterna; i gruppi d’ interesse economico con sede in Italia; gli enti pubblici che abbiano per oggetto esclusivo o principale un’ attività commerciale; le società estere con sede dell’ amministrazione o oggetto principale dell’ attività in Italia.

Nella seconda sono iscritti: gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le società semplici. Gli atti da iscrivere sono genericamente “quelli previsti dalla legge”. L’ iscrizione avviene mediante tecniche informatiche. L’ ufficio del registro verifica: l’ autenticità della sottoscrizione della domanda; la regolarità formale della documentazione prodotta per l’ iscrizione; la corrispondenza dell’ atto o del fatto del quale si prevede l’ iscrizione a quello previsto dalla legge; il concorso delle condizioni richieste dalla legge. Non giudica la validità e perciò non può eccepire eventuali cause di nullità o annullabilità dell’ atto. Chi non rispetta l’ obbligo di iscrizione quando vi sia tenuto incorre in sanzioni amministrative.

La cancellazione dell’ impresa individuale avviene adesso con procedura semplificata, quando l’ ufficio del registro delle imprese accerti:

a) l’ irriperibilità dell’ imprenditore;

b) il decesso;

c) il mancato compimento di atti di gestione per 3 anni consecutivi, oppure

d) la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’ es dell’ attività dichiarata.

Gli effetti dell’ iscrizione e della pubblicità legale che ne consegue sono diversi. Si parla così di efficacia dichiarativa, quando tutto si risolve nella conoscibilità dai, e nella opponibilità ai, terzi dell’ atto o del fatto iscritti. Si parla di efficacia costitutiva, quando senza iscrizione l’ atto non è produttivo di effetti, nei confronti di terzi o anche fra le parti. Si parla infine di efficacia normativa, quando l’ iscrizione non ha valore costitutivo, ma in sua mancanza si applica non la disciplina organizzativa pure evocata ma un’ altra per così dire a carattere residuale. Il minimo di pubblicità attribuito alla iscrizione è quello di semplice notizia (cosiddetta pubblicità notizia).

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