Ai sensi dell’art. 2377 co. 1, le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità alla legge e all’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea, comunque, può successivamente modificare la propria volontà, eventualmente anche revocando precedenti sue deliberazioni.

Quanto al momento dell’efficacia delle deliberazioni, la regola è che esse sono immediatamente efficaci ed eseguibili. Non mancano tuttavia delle eccezioni, ossia delle deliberazioni la cui efficacia è subordinata all’esistenza di ulteriori presupposti:

  • le deliberazioni modificative dello statuto producono effetto soltanto dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.
  • la deliberazione di revoca dei sindaci dev’essere approvata con decreto del tribunale sentito l’interessato.
  • la deliberazione di riduzione effettiva del capitale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, a patto che entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.
  • le deliberazioni che eliminano una causa di nullità della società precludono la relativa dichiarazione soltanto dopo la loro iscrizione nel registro delle imprese.

Quanto alla pubblicità delle deliberazioni assembleari, questa si attua essenzialmente tramite il registro delle imprese, ed opera:

  • in forma di deposito e iscrizione per le deliberazioni recanti modificazioni statuarie o emissioni di prestiti obbligazionari.
  • in forma di solo deposito per la deliberazione di approvazione del bilancio, da eseguirsi assieme ad una copia del bilancio stesso, corredata delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, nel termine di trenta giorni.

Quanto agli effetti di questa pubblicità nei confronti dei terzi, infine, vale quanto osservato in relazione al disposto dell’art. 2448.

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