La società rientra nella categoria dei contratti di collaborazione, le cui caratteristiche conviene esaminare in contrapposto ai contratti di scambio:

  • nei contratti di scambio lo scopo perseguito da ciascuno dei contraenti è diverso e ciascun contraente raggiunge il suo scopo mediante la prestazione dell’altro, per modo che lo scambio delle due prestazioni soddisfa ad un tempo i due interessi contrapposti.

Tali contratti di scambio sono detti sinallagmatici, perché rappresentano contratti a prestazioni corrispettive.

  • nei contratti di collaborazione lo scopo che anima i contraenti è comune a tutti e consiste nel guadagno: non si ha diversità, ma comunanza di scopo. Il socio non entra in società per avere il conferimento degli altri contraenti, bensì per avere la sua parte di guadagno.

I vari conferimenti, tuttavia, costituiscono solo dei mezzi per ottenere il lucro da ripartire fra i soci e possono essere anche della stessa natura, nonché di valore disuguale. Essi non stanno in un rapporto di reciproco condizionamento, ma piuttosto in una situazione di parallelismo ai fini del procacciamento del guadagno.

Questa seconda categoria contrattuale ha trovato accoglimento nel nuovo codice, che parla infatti di contratti in cui le prestazioni delle parti sono dirette al conseguimento di uno scopo comune (art. 1420). Le regole proprie di tale categoria sono le seguenti:

  • la nullità che colpisce solo il vincolo di una delle parti non importa nullità dell’intero contratto.
  • nel caso che la partecipazione di un contraente sia annullabile per vizio di consenso o incapacità può farsi luogo solo all’annullamento della partecipazione viziata e non dell’intero contratto.
  • l’inadempimento di una delle parti non dà diritto alle altre di rifiutare il proprio conferimento o di chiedere la risoluzione del contratto, ma solo di escludere dal rapporto l’inadempiente.
  • l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa lo scioglimento del contratto rispetto alle altre, ma solo che il soggetto la cui prestazione è divenuta impossibile cessa di farne parte.

Tali regole sono comunque subordinate a due condizioni:

  • che il contratto abbia più di due parti.
  • che la partecipazione del contraente venuto meno non debba ritenersi essenziale.
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