Soggetto del diritto d’autore è l’autore dell’opera e per i diritti patrimoniali anche i suoi aventi causa. Se l’opera d’ingegno è risultato della collaborazione di più persone si verificano diverse ipotesi. La collaborazione può avvenire per parti distinte come avviene nelle opere collettive (esempio: dizionari): in questo caso il diritto d’autore di ciascun collaboratore è diviso da quello dell’altro e l’unico problema è quello di coordinare l’utilizzazione economica dell’opera collettiva con quella delle singole parti: ciò si fa con la legge e con il contratto.

Collaborazione che si può attuare anche senza che sia possibile una distinzione di parti mediante l’esplicazione di attività omogenee; abbiamo in questo caso una comunione pro indiviso dell’opera,regolata dai principi generali sulla comunione.

La collaborazione si può attuare anche in funzione di un’opera unitaria con la prestazione d’attività eterogenee: ad esempio nel melodramma. Qui bisogna individuare i soggetti del diritto d’autore e la loro posizione reciproca in ordine all’uso economico del bene. Nel melodramma i soggetti sono librettista e musicista, la legge pone il musicista in posizione di preminenza. L’autore poi può non rivelarsi: l’opera può esser pubblicata anonima o con uno pseudonimo. Finché non rileva l’identità, l’autore non può esercitare il suo diritto d’autore.

Nel ipotesi poi in cui vi sia un contratto con il quale si incarica altri di creare l’opera di ingegno,il problema non è quello di individuare il soggetto del diritto di utilizzazione economica,in quanto tale diritto spetta al committente ,quanto del titolo,originario o derivato, in base al quale esso gli spetta. Tra le varie tesi preferibile sembra essere quella che sostiene che l’acquisto del committente sia a titolo derivato,ciò importa che il diritto patrimoniale del committente possa trovare limitazioni nel contratto dal quale dipende l’acquisto.

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