Per oggetto della società si intende l’attività economica per svolgere la quale essa si è costituita, mentre per oggetto del contratto si intende tutto quello a cui il contratto si riferisce, ossia il suo contenuto.

Gli elementi che rappresentano il contenuto del contratto sono:

  • il conferimento dei soci
  • l’attività da svolgere per il conseguimento dell’utile
  • la ripartizione del guadagno e delle perdite

Per conferimento s’intende il contributo di ogni socio ai mezzi necessari all’attuazione dello scopo sociale. Esso non richiede necessariamente la consegna materiale dei beni o la prestazione dei servizi, ma sussiste per effetto dell’assunzione dell’obbligo relativo. Questo, tuttavia, non vale per le società di capitale, dove le quote o le azioni corrispondenti ai conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione (art. 2342 co. 3 e art. 2464 co. 5).

Il conferimento può avere per oggetto:

  • qualunque entità utile per il conseguimento dell’oggetto sociale, che consiste nell’attività economica da svolgere (es. denaro, beni mobili o immobili, prestazioni di lavoro).
  • il credito di cui un soggetto gode.

I conferimenti diversi dal denaro e dai crediti di denaro prendono il nome di conferimenti in natura (art. 2342). L’art. 2342 co. 1, tuttavia, stabilisce che, se non è disposto diversamente, il conferimento deve essere fatto in denaro.

I beni possono essere conferiti:

  • per la proprietà.
  • per il semplice godimento (o uso).

Relativamente a questa distinzione non opera nessun tipo di presunzione, in quanto solo la volontà delle parti può determinare se il conferimento di beni sia avvenuto in proprietà od in uso. Tuttavia, se la volontà delle parti non sia ricostruibile deve ritenersi che il conferimento abbia per oggetto il semplice uso.

I conferimenti in relazione al loro contenuto sono sottoposti ad una particolare disciplina. La legge si limita a regolare la garanzia ed il rischio con riferimento alle principali ipotesi di conferimento, dettando le seguenti regole:

  • per le cose conferite in proprietà il socio è tenuto alla garanzia per evizione e per i vizi occulti secondo le norme della vendita (art. 2254 co. 1).

Se il conferimento ha per oggetto cose individuate, il rischio passa al momento del contratto assieme alla proprietà delle medesime, mentre se ha per oggetto cose di genere passa solo con l’individuazione.

  • per le cose conferite in godimento il rischio resta a carico del socio che le ha conferite, secondo le norme che regolano la locazione (art. 2254 co. 2). Il socio che ha conferito un credito risponde come se avesse assunto la garanzia dall’insolvenza del debitore (art. 2255).

Questa disciplina va integrata con le norme del contratto del quale il conferimento costituisce la prestazione tipica, a patto chiaramente che siano compatibili con la disciplina della società. In qualsiasi società, comunque, non possono sorgere ulteriori obblighi di conferimento a carico del socio senza la sua volontà.

I conferimenti si distinguono in:

  • conferimenti di capitale, che hanno per oggetto entità che possono iscriversi in bilancio come poste attive. Essi danno diritto al socio al loro rimborso allo scioglimento della società (es. conferimenti in denaro).
  • i conferimenti d’opera o servizi (non di capitale), che possono essere considerati di capitali solo se possono essere capitalizzati, dovendosi altrimenti ritenere che essi si esauriscano con la loro prestazione. Tale problema, comunque, è sempre stato oggetto di discussione.

Non per tutte le società esiste la libertà per quanto riguarda l’oggetto del conferimento. Dei limiti, infatti, derivano in primo luogo dalla necessità dell’esistenza di un capitale sociale:

  • nelle società in nome collettivo devono esistere dei conferimenti valutabili ai fini della formazione del capitale sociale, e altri conferimenti sono consentiti solo in quanto coesistano con i primi.
  • nelle società in accomandita è escluso che i conferimenti degli accomandanti siano costituiti unicamente da servizi, dovendo rappresentare una quota del capitale sociale.
  • nelle società dotate di personalità giuridica il conferimento deve sempre rappresentare una frazione del capitale sociale, quindi, almeno in via di principio, sono consentiti soltanto conferimenti di capitali.

La specie di conferimento a cui sono tenuti i singoli soci e l’entità dei medesimi sono determinati dal contratto sociale. L’art. 2253, comunque, dispone che, se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci si siano obbligati a conferire in parti eguali quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. Tali occorrenze della società, se non sono stabilite, vanno determinate con riferimento all’epoca del contratto, momento in cui sorge l’obbligo dei soci di cui occorre determinare il contenuto. Questa disposizione non può trovare applicazione:

  • alle società in accomandita semplice, perché, essendo la responsabilità degli accomandanti limitata alla quota conferita, questa deve essere intuitivamente determinata.
  • alle società dotate di personalità giuridica, viste le forme necessarie alla loro costituzione.

I conferimenti possono avere anche diverso valore:

  • se si hanno conferimenti di capitale, il contratto sociale ne stabilisce il valore. Nel caso in cui questo non avvenga esso viene determinato avendo riguardo non al momento in cui il contratto fu stipulato, bensì a quello in cui il conferimento fu eseguito.
  • se si hanno conferimenti non di capitale, la determinazione del valore è priva di significato.

Queste disposizioni non valgono per le società dotate di personalità giuridica, non solo perché per esse sono consentiti solo conferimenti di capitale, ma anche perché è prescritto un rigoroso sistema per la valutazione dei conferimenti in natura (art. 2343).

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