L’obbligo di conferimento, che è essenziale per l’acquisto della qualità di socio, oltre ad essere fissato dalla nozione generale di società, è ribadito per la società di persone dall’art. 2253, 1° comma che stabilisce che il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

La determinazione del conferimento dovuto da ciascun socio non è condizione essenziale per la valida costituzione delle società di persone.

Nel caso in cui l’atto costitutivo non prevede nulla, supplisce la legge. Infatti:

nel silenzio del contratto si presume che tutti i conferimenti devono essere eseguiti in danaro, art. 2342;

se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale, art. 2253.

Nelle società di persone può essere conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale. Quindi, ogni prestazione di dare, fare e non fare.

Il conferimento può consistere, oltre a singoli beni, anche dal trasferimento in proprietà o in godimento di un’azienda, dalla prestazione di garanzie a favore della società.

Il conferimento non può consistere nella semplice responsabilità personale ed illimitata per le obbligazioni sociali, in quanto la responsabilità personale è effetto legale dell’acquisto della qualità di socio, acquisto che presuppone un conferimento.

La disciplina dei conferimenti

Il codice detta una specifica disciplina per alcuni tipi di conferimenti diversi dal danaro:

per il conferimento di beni in proprietà, l’art. 2254 prevede che la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita; quindi, il socio è tenuto alla garanzia per eviazione e per vizi. Su di esso grava il rischio del perimento per caso fortuito della cosa conferita fin quando la proprietà non sia passata alla società, è cioè fino alla stipulazione del contratto di società; l’eventuale perimento della cosa, prima del passaggio di proprietà alla società, può essere causa di esclusione del socio;

per il conferimento di beni in godimento, il rischio resta a carico del socio che le ha conferite. Questi, potrà essere escluso dalla società qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per causa non imputabile agli amministratori. Il rischio del caso fortuito incombe sul conferente.

La garanzia per il godimento è poi regolata con rinvio alle norme sulla locazione. Il bene conferito in godimento resta di proprietà del socio e la società potrà goderne ma non disporne. Il socio avrà diritto alla restituzione del bene al termine della società nello stato in cui si trova. Tuttavia, se il bene è perito o è stato deteriorato per causa non imputabile alla società, il socio ha diritto al risarcimento dei danni a carico del patrimonio sociale, salva l’azione contro gli amministratori;

per il conferimento di crediti, l’art. 2255 dispone che il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia. Perciò, in caso di insolvenza del debitore ceduto, il socio risponderà ex lege nei confronti della società nei limiti del valore assegnato al suo conferimento e dovrà rimborsare le spese e gli interessi. In caso contrario, potrà essere escluso dalla società.

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