Essi sono gli ausiliari dell’imprenditore con funzioni tecniche limitate da attuarsi sotto la direttiva dell’imprenditore o dell’institore. In questa categoria devono quindi rientrare tutti gli altri ausiliari dipendenti dall’imprenditore per cui vige il principio che essi possono compiere atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati. La legge parla soprattutto di commessi di negozio preposti alla vendita: esula dai loro poteri esigere il prezzo delle merci di cui non faccia la consegna o concedere sconti, non può derogare alle clausole dei moduli senza autorizzazione scritta. Essi possono ricevere dall’imprenditore le dichiarazioni necessarie per esecuzione del contratto e reclami relativi a eventuali inadempienze nonché chiedere provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore ma non hanno legittimazione attiva e passiva.

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