Collegio sindacale delle società per azioni

Come detto, il controllo è una delle funzioni necessaria alla vitalità dell’impresa societaria. Se fosse attribuito ai soci, esso sarebbe praticamente irrealizzabile e inopportuno per il loro numero. Deve quindi ricoprire tale ruolo un organismo ben individuato, quale, sino alla riforma, era il collegio sindacale. A seguito di questa, tuttavia, il quadro è notevolmente cambiato, sia perché al collegio sindacale è stato sottratto il controllo contabile, sia perché nei sistemi alternativi il controllo è articolato in modo diverso.

In contrapposizione ai controlli esterni (es. revisori, tribunale), quello esercitato dal collegio sindacale viene qualificato come controllo interno, a carattere continuativo e di legalità (non di merito).

Composizione del collegio e requisiti personali

L’art. 2397 impone che il collegio sia composto da tre/ cinque membri effettivi e impone che siano anche nominati due membri supplenti, i quali, fintanto che non si renda necessario subentrare ad un membro effettivo venuto meno, non svolgono alcuna funzione.

I sindaci debbono rispondere a determinati requisiti:

  • almeno un membro effettivo ed un supplente debbono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
  • gli altri membri, se non iscritti in questo registro, debbono essere scelti fra gli iscritti in albi professionali individuati con decreto del Ministro di giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

L’art. 2399 elenca una serie di cause indicate come di ineleggibilità e di decadenza:

  • le stesse cause viste per gli amministratori.
  • l’essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società, o essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
  • l’essere legato alla società da un rapporto di lavoro oppure da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza

Questo concetto è in realtà tra i più tormentati e lo stesso legislatore, nelle varie occasioni in cui ha inteso farvi ricorso, ne ha sempre dato versione differente. Il punto, in una valutazione da farsi necessariamente caso per caso, non può che essere individuato nel rischio di una compromissione dell’indipendenza.

Ai sensi dell’art. 2399 co. 3, lo statuto, oltre a poter prevedere anche altre cause di ineleggibilità o di decadenza, può anche indicare cause di incompatibilità, nonché porre limiti e criteri in relazione al cumulo degli incarichi. A questo proposito l’art. 2400 co. 4 dispone che al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società , disposizione questa che vuole evidentemente agevolare l’assemblea nell’evitare la nomina di soggetti già gravati da plurimi incarichi di amministrazione e/o di controllo.

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