L’art. 2269 dispone che chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità del socio . Tale norma non considera la responsabilità nei limiti del conferimento, bensì si riferisce alla responsabilità personale del socio. Questa soluzione si giustifica nel fatto che la legge vuole riconoscere al nuovo socio la stesso status attribuito agli altri, perché un diverso trattamento sarebbe in contrasto con la posizione egualitaria che, per principio, deve esistere fra i soci. Il nuovo socio comunque, così come deve sottostare agli obblighi imposti agli altri, allo stesso modo può godere delle stesse cautele e facoltà.

È intuitivo che il principio suddetto vale sia per il soggetto che entra a far parte di una società, aumentando il numero dei soci, sia per colui che prende il posto di un altro socio, acquistandone la quota. In questo caso, tuttavia, il socio uscente è responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni contratte fino al momento in cui la sua cessazione dalla società non sia portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o sia dagli stessi conosciuta.

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