Cass. civ., sez. I, 16.07.2004, n. 13162

ESPROPRIAZIONE PER P.U. – Danni (risarcimento dei) – Espropriazione, in genere – Indennità di espropriazione

Il fatto

Tizio agisce contro il suo comune di residenza per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione appropriativa d’un terreno.

Il comune ricorre in appello poichè Tizio, avendo alienato il terreno a Caio ma rimanendo

titolare di ogni diritto sul suolo trasformato, non aveva tuttavia notificato al comune, quale debitore ceduto, la cessione del credito all’indennità contenuta nel suo acquisto, per cui il comune ( deducendo il difetto di legittimazione di Tizio ) aveva provveduto ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti di Caio che, identificato nel proprietario catastale del terreno, risultava creditore.

Tizio ricorre in Cassazione contro la sentenza di appello.

Decisione della Cassazione

La Cassazione respinge il ricorso.

Infatti, secondo la Corte, qualora durante l’intera procedura espropriativa l’effettivo proprietario del suolo oggetto di espropriazione rimanga inerte, così ingenerando nell’ente espropriante la convinzione, nel trattare con quanti risultino proprietari in base alle risultanze catastali, di trattare con gli effettivi titolari del credito, correttamente l’espropriante provvede al pagamento della indennità del caso in favore dei detti proprietari catastali, non assumendo rilievo, al riguardo, la pubblicità degli acquisti immobiliari. Il sistema personale e dichiarativo di pubblicità degli acquisti (di cui agli articoli 2643 e seguenti del c.c.), infatti, non assume rilievo per quelli a titolo originario come l’espropriazione o l’occupazione acquisitiva che provocano la perdita del diritto in capo al titolare, qualunque sia il soggetto a carico del quale la trascrizione sia annotata, non avendo rilievo la continuità dell’articolo 2650 del c.c., indispensabile invece per gli acquisti derivativi.

Pertanto, il proprietario del bene espropriato non ha azione nei confronti dell’espropriante

per il pagamento dell’indennità di esproprio ove questa sia stata riscossa dall’intestatario catastale, essendosi il debito dell’espropriante estinto a seguito del pagamento eseguito in

buona fede al creditore apparente in base all’art. 1198, 1° co., c.c..

Egli può agire esclusivamente nei confronti dello stesso creditore apparente secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito (in base al rinvio contenuto nell’art. 1189, 2° co., c.c.).

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