Cass. civ., sez. II, 09.07.2004, n. 12739

Il fatto

Alcuni comproprietari di una strada propongono, nei confronti di tutti gli altri, domanda diretta alla nomina di un amministratore della comunione costituita tra tutti i frontisti della strada medesima, con autorizzazione dello stesso a eseguire i lavori e le opere necessarie per la sicurezza della strada medesima. Il tribunale rigetta la domanda in primo grado.

Gli attori ricorrono dunque in appello. Il giudice dell’appello respinge nuovamente la domanda.

Il giudice infatti rileva che l’uso pubblico da parte della collettivitĂ  di tale strada era iniziato da oltre un ventennio e non era mai seguito da alcun provvedimento neppure implicito di declassificazione. Pertanto, poichè era ammissibile l’acquisto per usucapione del diritto in questione per il solo uso continuativo da parte della collettivitĂ , era indubbio che nella fattispecie al momento della introduzione della controversia era ampiamente decorso il termine ventennale per l’usucapione del diritto stesso; nè d’altra parte si era verificata una estinzione di tale diritto, non essendo venuto meno l’uso da parte della collettivitĂ  della strada in questione.

Gli attori ricorrono dunque in Cassazione.

 

Decisione della Cassazione

La Cassazione accoglie il ricorso

E’ pur vero che nell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio gli attori avevano limitato le loro domande alla nomina di un amministratore della comunione costituita tra tutti i frontisti della strada privata, ma la controversia si è estesa all’accertamento in ordine sia all’esistenza sia all’eventuale estinzione di un diritto di uso pubblico sulla strada. Tale accertamento si pone come elemento pregiudiziale sul piano logico per l’accoglimento delle domande stesse, estendendosi l’efficacia del giudicato in ogni caso, e pure in assenza di una apposita richiesta, non soltanto alla pronuncia finale, ma anche all’accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico – giuridico della pronuncia medesima.

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