Anzitutto va detto che l’obbligo di stipulare contratti sussiste verso il pubblico, cioè verso la generalità dei consumatori e degli utenti, ma esso diviene attuale solo a seguito delle specifiche richieste.

L’ingiustificato inadempimento del monopolista comporta l’obbligo del risarcimento del danno a favore del richiedente, rapportato al mancato conseguimento della prestazione.

Ci si chiede se l’avente diritto possa ricorrere all’esecuzione in forma specifica. Tale rimedio, in generale, è sancito nei confronti di chi sia obbligato a concludere un contratto, non rilevando la natura legale o convenzionale dell’obbligo. Peraltro, in mancanza di un bene preventivamente individuato un oggetto dell’alienazione, della prestazione, la sentenza sarebbe comunque inidonea a realizzare l’effetto traslativo.

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