Alla categoria dei rimedi contro il patrimonio appartengono quelle misure di esecuzione
forzata che si definiscono “per espropriazione” e che autorizzano il creditore a far
espropriare i beni del debitore per conseguire quanto gli è dovuto.

Tali misure di esecuzione forzata diretta sono a servizio di forme di tutela satisfattiva di crediti in denaro.

Rimedi contro il soggetto Alla categoria dei rimedi contro la sfera del soggetto appartengono quelle misure che autorizzano il creditore a ottenere, tramite organi giudiziari, l’esecuzione coattiva di obblighi rimasti inadempiuti: ad esempio la consegna o il rilascio forzato di cose determinate. L’espressione usata dal codice è quella di “esecuzione forzata in forma specifica”.

Rimedi finalizzati all’adempimento spontaneo Tra i rimedi coercitivi vanno inclusi hanno quelli che hanno come scopo quello di costringere il soggetto ad adempiere spontaneamente al proprio obbligo attraverso la minaccia di conseguenze afflittive. Si può parlare di un uso indiretto della coercizione.

Un esempio è dato dallo Statuto dei lavoratori che impone al datore di lavoro, che non intende osservare l’obbligo del giudice di reintegrare nel posto di lavoro il lavoratore illegittimamente licenziato, di risarcire il danno a quest’ultimo sino alla data della reintegrazione.

Negli ordinamenti stranieri ricordiamo il caso dell’ordinamento francese dove è previsto astreintes con la quale il debitore di un obbligo può essere condannato a pagare una somma al creditore per ogni giorno di ritardo all’adempimento. Scopo di tale istituto è quello di indurre il debitore ad adempiere con la minaccia di dover subire una condanna pecuniaria via via crescente.

L’uso della coercizione indiretta è raccomandabile quando la coercizione diretta è impossibile o difficile (obblighi di astensione non suscettibili di esecuzione forzata). Tuttavia l’ordinamento è diffidente verso questi strumenti in quanto essi limitano la libertà dell’obbligato (di non adempiere). L’ordinamento manifesta una preferenza verso la libertà e l’autonomia dei debitori anche nelle ipotesi in cui si tratta di obblighi infungibili. Lo strumento da usare sarà quindi quello della tutela risarcitoria che lascia intatta la libertà dell’obbligato pur addossando a questi il peso del danno (regola di responsabilità).

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