La condizione come più volte detto ha, di massima, effetto retroattivo di conseguenza:

Se la condizione è sospensiva: gli effetti del negozio si considerano prodotti dal momento della conclusione del contratto, in altre parole il diritto si considera come se fosse nato in condizionato.

Se la condizione è risolutiva: gli effetti del contratto cadono sin dal momento della formazione dello stesso, ovvero il diritto si considera come se non fosse mai sorto.

All’effetto caducante vengono espressamente sottratti gli atti di amministrazione compiuti dalla parte alla quale, in pendenza della condizione, aspettava l’amministrazione della cosa o l’esercizio del diritto.

La regola dell’efficacia retroattiva ex tunc al momento della conclusione del contratto non trova applicazione in due casi:

a) Qualora le parti abbiano espressamente pattuito di riportare gli effetti del contratto o della risoluzione ad un momento diverso

b) Ovvero qualora si tratti di condizione risolutiva e si verta in materia di contratto a prestazione continua. In tal caso, infatti, l’avveramento dell’evento dedotto non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite, nel senso che lascia impregiudicati gli dell’atto che si siano prodotti. Da questa disposizione consegue che, nel caso di specie, non sono configurabili oneri restitutori per le somme percepite e/o le prestazioni erogate fermo comunque restando l’obbligo di rendere la controprestazione pattuita.

c) Non si applica la regola della retroattività neanche agli atti amministrativi compiuti dalla parte che esercita il diritto durante il periodo di pendenza.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento