L’unica disposizione di legge in materia di obbligazioni parziarie si limita a prevedere che la prestazione divisibile può essere adempiuta per parti quando della medesima siano titolari più soggetti dal lato dell’obbligo, quando alla medesima abbiano diritto più soggetti, ovvero quando ricorrano entrambe le ipotesi.

Il fenomeno è stato considerato dal punto di vista del meccanismo di attuazione per mezzo di una pluralità di prestazioni identiche. Prima di affermare che il debitore parziario sia legittimato a liberarsi con l’esecuzione di una prestazione non conforme all’integrale adempimento dell’unica obbligazione, è necessario confutare che il suo sia un esatto adempimento. E’ necessaria una spiegazione che tenga conto della specificità delle obbligazioni parziarie, i cui separati “adempimenti” restano distinti sia dall’estinzione di una pluralità di obbligazioni identiche, sia dall’esecuzione parziale di un’unica obbligazione con un unico titolare e con prestazione divisibile.

La ricostruzione che descrive nella maniera più efficace l’autonomia della categoria ha come punto di riferimento la nozione di quota, quale misura della partecipazione di ciascun debitore e\o creditore all’obbligazione nel suo complesso. Occorre ricordare che il singolo debitore, il quale consapevolmente adempia oltre la sua quota non può essere equiparato ad un qualsiasi terzo e così il creditore che abbia ricevuto l’intero è tenuto alla restituzione verso gli altri.

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