Cass. civ., sez. III, 05.04.1994, n. 3239

TRASCRIZIONE E CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI – Contratto – Esecuzione specifica – Sentenza di accoglimento – Trascrizione – Effetti

Il fatto

La società X aliena a Tizio un bene immobile tramite contratto preliminare in forma di scrittura privata. Tizio si rivolge al tribunale per ottenere l’adempimento in forma specifica del contratto preliminare (contenuto nella scrittura privata del 14 marzo 1968) ed il riconoscimento della sua proprietà contro la Società X; Tizio trascrive la relativa domanda.

La domanda di Tizio trova accoglimento.

Nel frattempo la società aveva alienato il bene anche a Caio che aveva trascritto l’acquisto

successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale indicata.

Poichè sia in primo grado che in appello viene riconosciuto Tizio titolare del diritto di proprietà, Caio ricorre per Cassazione.

Decisione della Cassazione

La Cassazione rigetta il ricorso,argomentando quanto segue.

La trascrizione di una domanda giudiziale, avente ad oggetto l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare (alla quale la sentenza impugnata e le stesse parti fanno implicito riferimento e che è specificamente indicata dall’art. 2652 n, 2 cc.) in favore del l’attore, ha l’effetto della «prenotazione» degli effetti della sentenza nei confronti del secondo acquirente dal comune dante causa, nel senso che fissa la data a partire dalla quale potrà essere opposto al convenuto l’effetto favorevole derivante dalla sentenza; di modo che l’acquisto conseguito dal secondo acquirente cede sempre a quello conseguito dal primo quando questo diritto sia riconosciuto dalla sentenza del giudice, (…)

Nel caso della sentenza di cui all’art. 2932 cc, il trasferimento della proprietà viene determinato direttamente da questa sentenza, la quale è essa stessa costitutiva del diritto, indipendentemente dalle forme dell’atto sul quale la domanda di esecuzione in forma specifica si fonda. In questi casi, cioè, l’acquisto non si fonda sul contratto preliminare, il quale è solo fonte dell’obbligo di concludere il contratto e che non è staio adempiuto, ma direttamente sui la sentenza. Pertanto, l’atto da trascrivere non è il contratto preliminare.

Infatti, la trascrizione di questo non varrebbe a conferire all’impegno in esso contenuto un’efficacia maggiore di quella che le parti hanno assunto; in particolare non varrebbe a rafforzare l’impegno del promittente, il quale, in quanto tale, conserva il pieno potere di disposizione sulla cosa, in esso compreso quello di alienare la cosa. Per paralizzare questo potere, il promissario può, quindi, trascrivere contro il promietente la domanda per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, conseguendo in questo modo il risultato di «prenotare» al momento di questa trascrizione l’effetto traslativo che scaturisce dalla sentenza di accoglimento della sua domanda.

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