Cass. civ., sez. II, 30.08.2004, n. 17391

Trascrizione

Il fatto

I fratelli Tizio, Caio e Mevia sono proprietari di un fondo. Tizio e Caio alienano le loro quote a Sempronio,ma Mevia li cita in giudizio rivendicando l’intera proprietà dell’immobile che i fratelli le avrebbero ceduto tramite scrittura privata.

Il tribunale riconosce la titolarità di Mevia, ritenendo prevalente la trascrizione della domanda giudiziale volta ad accertare in giudizio l’avvenuto trasferimento della proprietà dai fratelli alla sorella, piuttosto che l’atto di acquisto di Sempronio, trascritto successivamente.

Sempronio ricorre in appello, argomentando che la trascrizione della citazione eseguita da Mevia non poteva avere l’effetto di prenotazione ex art. 2652, n. 3, c.c. in quanto tendeva ad accertare in giudizio l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene e non, come previsto dalla norma, l’autenticità della sottoscrizione degli atti documentanti un negozio soggetto a trascrizione. Pertanto essa non poteva prevalere sulla trascrizione del suo atto d’acquisto.

Mevia impugna la sentenza e ricorre per Cassazione.

Decisione della Cassazione

La Corte rigetta il ricorso e stabilisce che non è trascrivibile ex articolo 2652, n. 3, del c.c. la domanda giudiziale con la quale viene chiesto l’accertamento dell’avvenuto trasferimento di un bene immobile in base a scrittura privata, benché tale domanda tenda comunque a un giudicato che necessariamente presuppone l’autenticità delle sottoscrizioni, e ciò in considerazione del fatto che le ipotesi che prevedono la trascrizione delle domande giudiziali e consentono l’opponibilità degli effetti degli atti e delle sentenza nei confronti dei terzi sono tassative, non solo nel senso che dalla trascrizione derivano soltanto gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche e soprattutto nel senso che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce specificamente indicati nelle norme stesse. Ne consegue che se una domanda di tal genere viene comunque trascritta, essa non può produrre l’effetto di prenotazione in vista di una futura trascrizione della scrittura privata posta a fondamento della pretesa.

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