Con la morte della persona si apre la successione. La successione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, e ciò serve a stabilire l’autorità giudiziaria competente per i procedimenti successori, quale il beneficio d’inventario 747cpc, e per le cause ereditarie 22cpc.

La delazione

Con l’apertura della successione si determina l’offerta dell’eredità al chiamato(erede o legatario), intesa come traslazione dell’insieme dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius o l’offerta di conseguire il legato. Con la delazione il chiamato ha diritto di acquisire l’eredità, ma per conseguire il diritto di erede deve dichiarare la volontà di accettazione dell’eredità. Trattasi di un diritto potestativo.

Invece, L’acquisto del legato non richiede un atto di accettazione del legatario. Tuttavia, il legatario ha diritto alla rinunzia.

Qualora, la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione sospensiva, la delazione è sospesa nel senso che l’attribuzione del diritto di successione ha effetto al verificarsi della condizione.

La delazione è sospesa anche nei casi di disposizione testamentaria a favore di nascituro non concepito o di ente giuridico da costituire.

Trasmissione agli eredi (del delato) del diritto di accettare l’eredità

Il diritto di accettare l’eredità si trasmette agli eredi del chiamato(delato) se muore prima dell’accettazione, gli eredi del delato, accettando, divengono eredi del primo ereditando salvo che il primo chiamato sia indegno, e ciò equivale a dire che il diritto di accettare l’eredità non si trasmette(rappresentazione).

Gli eredi del delato subentrano per quota nel diritto di accettare l’eredità, ma tale diritto è indivisibile per il principio che vieta l’accettazione parziale. L’accettazione deve essere congiuntiva. Qualora un erede non sia d’accordo ad accettare decade definitivamente dal diritto e la quota si accresce a quella degli altri coeredi.

La legge regola i rapporti pendenti nel periodo che intercorre tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità :

Poteri del chiamato prima dell’accettazione dell’eredità

Il chiamato per acquisire l’eredita deve esprimere la sua volontà nell’atto di accettazione. Nel tempo che intercorre tra la delazione e l’accettazione il chiamato ha poteri di amministrazione temporanea dell’eredità, conservativi e di vigilanza (460/2c), e può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari 460/1c., avendo legittimazione a succedere nei giudizi possessori già iniziati dal defunto(110 cpc).

Atti conservativi sono le domande di provvedimenti urgenti a difesa dei beni ereditandi.

Tuttavia, il chiamato non essendo proprietario esercita un potere provvisorio per conto di chi spetta in quanto è detentore di beni. Quando il chiamato avrà accettato l’eredità diviene possessore a far data dal momento dell’apertura della successione, 1146/1c.

Amministrazione temporanea

Il chiamato ha l’amministrazione temporanea quando ha la detenzione dei beni ereditari, quindi esercita atti di gestione ordinaria. Inoltre, può vendere i beni che non si possono conservare perché deperibili o il cui costo di conservazione non è giustificabile economicamente. La vendita andrà autorizzata dal tribunale del luogo di apertura della successione 747/1cpc., sentito il giudice tutelare se il chiamato è un incapace 747/2cpc.

Qualora, il chiamato venda senza autorizzazione implica accettazione dell’eredità.

Il chiamato non ha poteri di amministrazione quando sia stato nominato un curatore dell’eredità 528cc.

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