La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456). Essa, secondo quanto disposto dall’art. 457, può essere:

  • testamentaria, se c’è il testamento.
  • legittima (dei legittimi), se manca il testamento.
  • necessaria (dei legittimati), un ipotetico terzo tipo di successione.

Si definisce eredità il complesso dei beni e dei rapporti che si trasmette mediante una delle successioni, mentre colui che accetta l’eredità/ legato assume il titolo di (art. 588):

  • erede, se le disposizioni testamentarie sono a titolo universale e comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore.
  • legatario, se le disposizioni testamentarie sono a titolo particolare.

L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

Occorre operare una distinzione fra i seguenti concetti:

  • vocazione ereditaria, che riguarda in astratto i soggetti che sono chiamati all’eredità.
  • delazione, che indica la concreta attribuzione dell’eredità al soggetto chiamato.

Tale delazione, tuttavia, non è sufficiente a determinare l’acquisto della qualità di erede, dato che occorre anche il suo atto costitutivo, ovvero l’accettazione che non può essere revocata ed ha effetto retroattivo (art. 459).

Prima dell’accettazione, nel caso non sia stato nominato un curatore (art. 528), il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea e può farsi autorizzare a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (art. 460). Nel caso in cui il chiamato non accetti l’eredità, le spese da lui sostenute sono a carico dell’eredità (art. 461).

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