L’ambito oggettivo del contratto

La nuova normativa prescinde dal tipo contrattuale essa colpisce tutte le clausole contrattuali che presentano il carattere della vessatorietà, siano o no predisposte dal professionista in forma di condizioni generali di contratto. In altri termini, la nuova disciplina dettata agli artt. 1469/ bis e segg. del cod. civ. riguarda non solo le condizioni generali di contratto ma in genere le clausole predisposte da una parte e sulle quali non si sia svolta una trattativa con l’aderente. Tuttavia, essa di fatto è destinata ad operare normalmente nel campo delle condizioni generali di contratto, in quanto l’erogazione imprenditoriale di beni e servizi si esplica necessariamente mediante contratti a contenuto standard.

L’ambito soggettivo del contratto

A differenza della norma di cui all’art. 1341 cod. civ. che fa esclusivo riferimento alla posizione delle parti nella formazione contratto (il predisponente e l’aderente) la nuova disciplina riguarda le figure del professionista e del consumatore e provvede anche a darne una specifica definizione.

Infatti, ai fini dell’applicazione della disciplina a tutela del consumatore professionista è “la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale”; il consumatore è “la persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività professionale o imprenditoriale”. Quest’ultima definizione (quella di consumatori) ha suscitato qualche perplessità: infatti, il legislatore ha considerato la qualità di consumatore solo il profilo soggettivo, escludendo la possibilità che il consumatore possa essere anche una persona giuridica e ciò, ovviamente, contrasta con la realtà economica in quanto non è da escludere che si possano trovare persone giuridiche-consumatori che contrattano con persone fisiche-professionisti .

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