E’ istituto generale successorio che opera, se il de cuius non ha previsto alcuna sostituzione ordinaria, facendo subentrare all’infinito i discendenti naturali o legittimi (rappresentanti dell’erede) nel luogo e nel grado del loro ascendente 467/1c, rappresentato (figlio o fratello del de cuius) che non può o non vuole accettare, 467cc.

Prima condizione della successione per rappresentazione:

il rappresentato, che non voglia accettare, perché premorto, ne è incerta l’esistenza, è indegno, deve essere discendente del defunto, ossia figlio legittimo, legittimato, naturale, adottivo del defunto (non vale per i figli adottati singolarmente prima del matrimonio, quindi adozioni del maggiorenne, i figli adulterini e i figli legittimi di primo letto), oppure

il rappresentato che non voglia accettare deve essere fratello o sorella (non naturale) del defunto.

Seconda condizione, che i rappresentanti come soggetti chiamati a succedere per rappresentazione siano in linea retta discendenti dei figli del defunto, e in linea collaterale discendenti dei fratelli/sorelle del defunto.

I rappresentanti succedono iure proprio e quindi non per il tramite della persona del rappresentato.

Se il rappresentato muore dopo l’apertura della successione ma prima di avere accettato o rinunziato, la rappresentazione prevale sull’accrescimento (che attribuisce ai coeredi la quota di chi non può o non vuole accettare, 674/1c). Pertanto, al posto del rappresentato subentreranno i suoi eredi legittimi o testamentari, i quali troveranno nel patrimonio, tra i vari diritti anche quello di accettare l’eredità del primo de cuius. Cioè viene trasmesso il diritto di accettare l’eredità del primo de cuius.

Al contrario, la rappresentazione non prevale sulla sostituzione testamentaria ordinaria, 688cc, dove il testatore ha già designato altri successori in sostituzione dell’erede.

La rappresentazione ha luogo sia nella successione testamentaria che legittima.

I rappresentanti possono agire in riduzione se la quota del primo chiamato sia stata lesa, imputando le Donazioni e i Legati beneficiati dal rappresentato (salva l’ipotesi di espressa dispensa, 564/3c).

Devono essere conferite in collazione le donazioni fatte dal defunto ascendente(il primo de cuius).

E se indegni verso di lui non possono succedere, mentre possono succede se indegni verso il rappresentato, in quanto successori del primo ereditando.

Invece in ipotesi di legato sussiste un limite in presenza di testamento:

l’istituto della rappresentazione non può operare se si tratta di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale disposto dal de cuius, oppure, di legato ex lege avente ad oggetto un assegno vitalizio o periodico. Il carattere personale del diritto impedisce che nella titolarità del diritto possa subentrare un qualsivoglia terzo anche se strettissimo parente del chiamato.

Se non sussistono i presupposti soggettivi per la rappresentazione, è necessario distinguere tra :

– successione testamentaria (dove opera l’accrescimento) e

– successione legittima (dove opera un meccanismo simile all’accrescimento)

Non vi è analogia tra rappresentazione e rappresentanza in quanto non si agisce in nome e per conto altrui per l’esercizio di un diritto. Con la rappresentazione il rappresentante è già un diretto successore del defunto, com’è l’ipotesi di surrogazione legale.

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