Viene escluso dalla successione, in quanto considerato come indegno (art. 463):

  • chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il de cuius o il coniuge, un discendente o un ascendente del medesimo.
  • chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio.
  • chi ha denunziato o testimoniato contro una di tali persone per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per almeno tre anni, se la denuncia o la testimonianza è stata dichiarata calunniosa o falsa in giudizio penale.
  • (aggiunta dalla legge n. 137 del 2005) chi, essendo deceduto dalla potestà genitoriale nei confronti del de cuius, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione.
  • chi ha indotto con dolo o violenza il de cuius a fare, revocare o modificare il testamento, o ha impedito che ciò avvenisse.
  • chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata.
  • chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

L’indegno può comunque essere riabilitato dal de cuius attraverso atto pubblico o testamento (art. 466).

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