L’azione di annullamento del contratto si prescrive in cinque anni. Si tratta quindi di una prescrizione breve che rende inapplicabile l’ordinario termine decennale di prescrizione.

Nei casi di vizi del consenso e di incapacità legale la prescrizione decorre dal momento in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.

Al di fuori di questi casi la prescrizione decorre dal giorno della conclusione del contratto.

Occorre precisare che mentre l’azione di annullamento, come già detto, è soggetta a prescrizione per cui una volta decorso il relativo termine non può più essere fatta valere davanti al giudice l’annullabilità del contratto, l’eccezione di annullamento è imprescrittibile. Difatti la legge prevede che la parte (convenuta) chiamata giudizio dall’attore (esempio la controparte) che far valere un diritto derivante dal contratto, può sempre respingere la domanda dell’attore facendo valere l’annullabilità del contratto in via di eccezione. L’eccezione di annullamento, una volta opposta e accolta, comporta l’annullamento del contratto.

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