La prescrizione

La prescrizione è un modo di perdita del diritto per l’avvenuto decorso del tempo a causa di inerzia del titolare del diritto stesso.

Secondo il Codice Civile il diritto si estingue per prescrizione quando il titolare del diritto non agisce entro i limiti di tempo stabiliti dalla legge.

Normalmente la prescrizione si riferisce ai diritti patrimoniali, perché i diritti personali sono imprescrittibili.

Quindi, requisiti per la prescrizione sono:

1. Esistenza di un diritto che doveva essere esercitato dal soggetto proprietario,

2. mancato esercizio del diritto stesso

3. passaggio del periodo di tempo stabilito dalla legge

Il termine di prescrizione ordinario è di dieci anni (art. 2946 cod. civ.), ma la legge stabilisce termini più lunghi o più corti per casi specifici (Es. 5 anni per il risarcimento dei danni da atti illeciti, 2 anni il risarcimento da incidenti fra autoveicoli, 20 anni i diritti reali su cose altrui, ecc.). quando interviene una sentenza, il termine di prescrizione ricomincia da capo per i futuri 10 anni dal giorno della sentenza passata in giudicato. Il primo giorno di prescrizione incomincia dal giorno in cui il diritto può essere esercitato.

Se il diritto non è esercitabile, si ha la sospensione del termine di prescrizione, mentre se il diritto viene esercitato si ha l’interruzione.

La sospensione si ha nei soli casi previsti dal legislatore. L’interruzione si ha o per cause naturali (godimento del diritto) o per cause civili (esercizio di atti giuridici).

La decadenza

Parlando di tempo, un altro istituto simile e difficilmente distinguibile dalla prescrizione, è la decadenza.

Quando un diritto non si esercita entro un certo tempo, si ha la prescrizione che deve essere dimostrata da chi l’oppone contro l’altrui pretesa..

Mentre, nel caso della decadenza, quando in un periodo di tempo prestabilito il proprietario non esercita un potere su di un diritto questo lo perde.

Nella prescrizione si condanna l’inerzia del soggetto pena la perdita del diritto, nella decadenza il mancato esercizio entro termini prestabiliti, porta ad una impossibilità di acquisto del diritto o ad una perdita del potere.

Una volta compiuto l’atto, la decadenza è evitata e non più possibile per quel caso. Inoltre, nella decadenza, non si applicano interruzioni o sospensioni.

Inoltre, a differenza della prescrizione che è solamente legale, la decadenza può essere disposta anche dai soggetti.

Esempio di decadenza è l’impossibilità di presentare validamente una domanda ad un concorso pubblico già scaduto.

I fatti giuridici si distinguono in naturali e umani. I primi sono quelli prodotti da cause non dipendenti dalla volontà dell’uomo, anche se riguardano la sua stessa persona (Es. nascita, morte, ecc.) i secondi, invece, quelli che vengono prodotti dalla volontà diretta dell’uomo (Es. matrimonio, compravendita, ecc.).

Alla base di un qualsiasi fatto umano, si trova una relativa ed individuabile responsabilità.

Una prima distinzione è quella da fare tra atti giuridici leciti, cioè quelli che sono consentiti dall’ordinamento giuridico, e atti giuridici illeciti, cioè quelli che sono dall’ordinamento giuridico vietati. Entrambi sono atti giuridici voluti dall’uomo, ma nel prima caso le conseguenze sono lecite e volute dal soggetto, nel secondo caso le conseguenze sono sanzionatorie e conseguenza dell’antigiuridicità dell’atto compiuto a tutela dell’ordinamento giuridico.

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