La perdita di un diritto

Di solito la perdita di un diritto avviene per volontà della legge (sanzione) o per esigenza della collettività. In altri casi invece il diritto si estingue per non uso, ciò per prescrizione.

Prescrizione

Tutti i diritti, tranne alcune eccezioni, si estinguono per prescrizione quando il titolare non li esercita (inerzia) per il tempo determinato dalla legge (art. 2934). Come detto alcuni diritti non sono soggetti a prescrizione, ad esempio il diritto di proprietà (salvo l’usucapione) e i diritti indisponibili. La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto non viene esercitato (art. 2935), ma può sia rimanere sospesa in presenza di particolari rapporti tra le parti (art. 2941) o di particolari condizioni (art. 2942), sia interrompersi (art. 2943).

I termini di prescrizione sono vari, ma di norma oscillano intorno a quella di dieci anni. In alcuni casi (prescrizioni presuntive) si presume che la prescrizione si sia avverata, a meno che la parte interessata non compia atti o dia prove che la prescrizione è sospesa o interrotta.

La rinuncia alla prescrizione può avvenire solo dopo il suo compimento e solo ad opera di chi può disporre validamente di tale diritto (art. 2937), mentre può essere opposta da chiunque ne abbia interesse (art. 2939).

Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (art. 2940).

Decadenza

In alcune ipotesi in cui l’esercizio del diritto deve essere fatto in un termine perentorio, abbiamo il caso della decadenza. A differenza della prescrizione, dato che l’ordinamento persegue un’esigenza di certezza assoluta, nella decadenza non hanno nessuna rilevanza gli impedimenti che giustificano l’inerzia.

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