La “lista grigia”

L’accertamento della gravosità delle singole clausole è agevolato dalla legge che prevede un elenco di clausole presuntivamente vessatorie ( cosiddetta Lista grigia). Le clausole rientranti in questo elenco si presumono vessatorie fino a prova contraria. L’onere di tale prova incombe sul professionista, ma la non vessatorietà della clausola nel caso concreto può anche essere rilevata direttamente dal giudice. L’elenco non è tassativo, si può dire che gli atti di una elencazione esemplificativa.

Ad esempio, clausole presuntivamente vessatorie sono quelle che:

a) escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da una omissione del professionista.

b) Escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.

c) Escludono o limitano l’opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo.

Fondamentalmente si potrebbe dire che le ipotesi considerate in questa cosiddetta lista grigia sono divisibili in due gruppi: clausole che comportano una sproporzione tra diritti e obblighi del contraente e quelle che alterano l’iter di esecuzione del contratto.

La “lista nera”

L’art. 1469 quinquies Comma II prevede un elenco di clausole comunque vietate nei contratti conclusi con i consumatori, anche qualora le stesse siano frutto di una trattativa individuale (cosiddetta lista nera)

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