La liceità del contratto

L’oggetto del contratto può dirsi lecito quando non sia contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Sono norme imperative le disposizioni di legge che non ammettono di essere derogate di conseguenza i contratti con l’oggetto contrario a queste norme sono nulli ab initio.

L’ordine pubblico rappresenta l’interesse generale della comunità alla legalità. È un concetto elastico in quanto si adatta alle contingenti esigenze di vita e di sviluppo della società organizzata.

Il buon costume è anche esso un concetto elastico, non limitato alla sola sfera sessuale ma comprende canoni fondamentali di onestà pubblica e privata alla stregua della coscienza sociale corrente.

Determinatezza e determinabilità dell’oggetto

L’oggetto del contratto deve essere determinato o quantomeno determinabile [ART. 1346] pena la nullità del contratto stesso.

Il requisito della determinatezza o determinabilità richiede che l’accordo convenga le indicazioni sufficienti a rendere determinato o determinabile il rapporto contrattuale.

L’oggetto si dice determinato quando sia compiutamente identificato nella sua qualità o quantità già nel momento della conclusione del contratto.

L’oggetto è, invece, determinabile quando i contraenti non lo individuano subito ma predispongono i criteri per la sua successiva determinazione. Ora, il criterio stabilito dai contraenti affinché si passi dalla determinabilità alla determinatezza dell’oggetto può essere ad esempio un ulteriore e specifico accordo da raggiungersi fra le parti stesse contraenti o il giudizio di un terzo cosiddett Arbitratore.

La determinazione dell’oggetto del contratto può essere fatta, oltre che dagli stessi contraenti, anche dalla legge nella sua funzione integrativa e conservativa del regolamento contrattuale (ad esempio l’articolo 1474 nell’attiva la compravendita stabilisce che se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.

Il concetto di determinazione deve essere distinto da quello di identificazione. Il primo stabilisce quale prestazione spetta alla parte il secondo accerta quale bene è specificamente dedotto in prestazione.

Il contratto per relationem

I contraenti possono stabilire che l’oggetto del contratto si è determinato “per relationem”, cioè attraverso un rinvio ad elementi esterni che integrano il contenuto del contratto, ma rimangono strutturalmente distinti rispetto alle determinazioni delle parti.

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