La convalida è tacita quando la parte conferma il contratto annullabile mediante la volontaria esecuzione di esso.

Pertanto, la legge collega l’effetto convalidante all’esecuzione volontaria del contratto da parte del titolare dell’azione di annullamento che sia conoscenza della causa di invalidità.

Secondo alcuni, la convalida tacita sarebbe un atto giuridico in senso stretto, ad effetto legale, di qui l’irrilevanza della consapevolezza della parte circa significato convalidante del proprio comportamento.

Un’altra tesi, seguita dalla giurisprudenza, riconduce l’esecuzione volontaria del contratto ad un comportamento concludente, cioè ad una manifestazione tacita di volontà, in quanto tale esecuzione del contratto esprime normalmente, alla stregua della comune esperienza, l’intento di tenere fermo il contratto.

Secondo il Bianca (pur riconoscendo la natura negoziale alla convalida tacita) deve comunque negarsi rilevanza alla concreta consapevolezza del significato convalidante dell’atto; infatti secondo la regola generale ciò che conta è il significato socialmente valutabile dell’atto negoziale. L’effetto della convalida, dunque, non viene meno soltanto perché il soggetto non avverte il significato di conferma del suo atto occorrendo piuttosto a tal fine una diversa volontà manifestata mediante una dichiarazione di riserva (anche la riserva può tuttavia essere irrilevante se risulta incompatibile con il comportamento della parte).

L’esecuzione volontaria consiste nell’adempimento dell’obbligazione o nell’accettazione della prestazione contrattuale. L’esecuzione parziale può, secondo le circostanze e secondo l’importanza, essere valutata come volontà di conferma dell’intero contratto.

Oltre che nell’esecuzione del contratto la convalida tacita può essere riscontrata in altri comportamenti che depongano univocamente per l’intento di conferma del contratto (es. utilizzazione della prestazione contrattuale).

Anche la convalida tacita esige che il convalidante sia in condizione di stipulare validamente il contratto, altrimenti essa è senza effetto.

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