Il contratto di cessione si intende concluso nei momenti in cui il cedente, il cessionario e il contraente ceduto raggiungono l’accordo contrattuale. L’assenso del contraente ceduto può anche essere preventivo, cioè questi può conferire all’altra parte contrattuale il potere di cedere il contratto ad un terzo, un altro soggetto. In questo caso il contratto di cessione è concluso nel momento in cui il soggetto cedente e il terzo cessionario si accordano. Nel caso di cessione preventivamente autorizzata, una nuova manifestazione di consenso è irrilevante al fine di produrre l’effetto traslativo.

Tuttavia, per una esigenza di tutela del contraente ceduto, che deve sapere ovviamente chi è l’altra parte contrattuale, la cessione non produce effetti nei confronti di quest’ultimo finché la cessione stessa non gli è stata notificata o non l’abbia accettata.

La notificazione è un atto giuridico di comunicazione mediante il quale il cedente o il cessionario portano a conoscenza della parte ceduta della venuta la cessione del contratto.

L’accettazione è la atto mediante il quale il contraente ceduto riconosce nel cessionario il nuovo titolare del rapporto contrattuale. Pertanto, l’accettazione è un atto giuridico ricognitivo. E deve essere venuta distinta rispetto al consenso che invece è costitutivo del negozio di cessione.

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