Riassumendo le considerazioni su esposte, il contratto di subappalto risulta caratterizzato dal fenomeno empirico costi­tuito dal trasferimento del peso del debito dall’appaltatore subcommittente al subappaltatore. Tale trasferimento si attua mediante lo strumento dell’accollo avente rilevanza esterna ex

Lege. Lungi dall’essere condizione di validità dell’accollo indi­cato, l’autorizzazione del committente originario consiste nell’adesione di quest’ultimo all’accollo interno tra l’appaltatore subcommittente ed il subappaltatore,ed ha lo scopo di rendere efficace tale accollo anche neì suoi confronti. All’adesione del committente originario consegue, altresì, la successione cumulativa del subappaltatore nel debito originario. È opportuno sottolineare ancora che non è individuabile un collegamento giuridico tra il contratto di appalto e quello di subappalto, essendo il primo presupposto di fatto e non giuridico del secondo, e potendo, addirittura il subappaltatore ignorare l’esistenza del contratto di appalto.

La particolare struttura del contratto di subappalto, tuttavia, non ne determina la diversità da quello tipico di appalto, in quanto l’elemento caratterizzante dello stesso va individuato

semplicemente nell’accollo, il quale non si configura come un contratto autonomo, bensì come una clausola o genericamente come una modalità del contratto cui accede (nel nostro caso del contratto di appalto).

Va senz’ altro respinto l’orientamento dottrinario che confi­gura l’obbligazione del subappaltatore come una garanzia accessoria del debito principale, in quanto allo stesso non è ­riconosciuta alcuna azione di regresso nei confronti dei subcommittente – che sarebbe il debitore principale – e non può ammettersi che il debito gravi in via definitiva sul garante, come avviene invece nell’ipotesi di subappalto.

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