Il subappalto

Il subappalto è un contratto di appalto stipulato fra l’appaltatore ed un terzo, avente ad oggetto l’esecuzione della stessa opera.

L’appaltatore assume perciò la veste di sub committente nei confronti del subappaltatore.

Il subappalto, totale o parziale, è possibile solo se è stato autorizzato dal committente.

Si dà così rilievo all’interesse di quest’ultimo a che l’opera sia realizzata dall’impresa prescelta e non da altra.

Appalto e subappalto sono contratti distinti anche se collegati. Obbligato e responsabile nei confronti del committente resta l’appaltatore, anche se la sua responsabilità dipende dal fatto del subappaltatore.

L’appaltatore, chiamato in causa dal committente, può tuttavia agire in regresso verso il

subappaltatore. Deve però comunicare al subappaltatore, entro 60 giorni dal ricevimento, la denunzi a proveniente dal committente.

 

La subfornitura

Le grandi imprese industriali spesso attuano forme di decentramento produttivo: affidano cioè ad altre imprese, di regola medio-piccole, alcune fasi della lavorazione dei propri prodotti o la lavorazione di determinate componenti degli stessi.

È questo il fenomeno della subfornitura (da non confondere con il subappalto) che si caratterizza per il fatto che il subfornitore di norma agisce secondo le direttive del committente, si avvale delle tecnologie di quest’ultimo ed è assoggettato a controlli penetranti sulla qualità dei prodotti realizzati, venendosi così a trovare in una situazione di dipendenza tecnologica ed economica nei confronti del committente.

E proprio l’esigenza di tutelare le imprese subfornitrici contro possibili abusi da parte dei committenti è il motivo ispiratore della disciplina della subfornitura. Si è in presenza di contratto di subfornitura quando:

un imprenditore si impegna ad effettuare per contro di un’impresa committente “lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente medesima” (subfornitura di lavorazione) oppure si impegna a fornire all’impresa “prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente (subfornitura di prodotto)

le prestazioni del subfornitore devono essere eseguite “in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità.

Tuttavia, in caso di nullità il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al rimborso delle spese sostenute in buona fede per l’esecuzione del contratto.

Per assicurare la trasparenza delle condizioni contrattuali, nel contratto di subfornitura devono essere specificati:

i requisiti dei beni o servizi richiesti dal committente

il prezzo pattuito, che deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso

i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.

Quanto ai termini di pagamento, il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i 60 giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione.

È infine stabilità la nullità di una serie di clausole:

è nullo il patto che riservi ad una delle parti la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura

è nullo il patto che attribuisce ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso

Il subfornitore è responsabile del funzionamento e della qualità della parte o dell’assemblaggio da lui prodotti o del servizio reso.

Non è invece responsabile per difetti di materiali o di attrezzi fornitigli dal committente, purché li abbia tempestivamente segnalati.

 

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