È il legato attribuito all’erede o ad uno dei coeredi a carico di tutta l’eredità. Il prelegato in favore del coerede è efficace per il suo intero ammontare, quindi se il prelegato è un bene determinato che è parte dell’asse ereditario, la proprietà passa immediatamente al prelegatario.

Nel caso di prelegato obbligatorio ciascun coerede è obbligato pro quota. Inoltre il prelegatario può pretendere che la porzione di legato gli sia attribuita prima della divisione ereditaria (se l’asse ereditario è 100 ed il prelegato 20, si dividerà 80 tra i coeredi).

Se il prelegatario è un legittimario, il prelegato può essere disposto in sostituzione di legittima oppure in conto legittima. Quando risulti che il testatore abbia attribuito il legato in funzione di imputazione alla quota, il legato non graverà sull’eredità e non verrà prededotto dall’asse ereditario.

Il legato determinabile e il legato alternativo

È nulla la disposizione che rimette al mero arbitrio del terzo la determinazione dell’oggetto o della quantità del legato 632/1c. in tal caso si applica l’art.1349/1c, che prevede la determinazione giudiziale dell’oggetto del contratto.

I legati disposti a titolo di remunerazione del beneficiario per servizi prestati al testatore se non sono determinati, sono rimessi all’equo arbitrio dell’erede 632/1c

Parziale indeterminatezza si riscontra nel legato alternativo, che ha per oggetto la scelta tra più cose determinate indicate dal testatore. In questo caso la legge attribuisce la facoltà di scelta all’onerato salva diversa volontà del testatore di far scegliere il terzo o il legatario 665cc.

Se l’onerato non sceglie entro il termine fissato dal giudice, la facoltà passa al legatario 1287/1cc.

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