Le false informazioni possono essere riguardato dal punto di vista del contratto e delle trattative. Incorre ad es. in culpa in contrahendo il contraente che, falsamente informando, induce l’altra parte a contrarre. Ove tale comportamento sia qualificabile come dolo, la vittima dell’inganno potrà chiedere l’annullamento del contratto. Le false informazioni, ove rientrino nella prestazione dovuta ex contractu, potranno concretizzare una ipotesi di inadempimento contrattuale (tale è il caso della società di revisione nei confronti della società che ha conferito l’incarico).

Resta da risolvere il caso in cui la falsa informazione abbia luogo al di fuori dell’area contrattuale. E’ il caso in cui una determinata informazione richiesta da un soggetto A ad un soggetto B sia destinata a C, il che ha luogo ad es. quando una società, su richiesta di un probabile investitore, chieda ad una società di revisione una attività di certificazione. Si potrà avere responsabilità contrattuale nel caso in cui sussista una certa vicinanza tra il terzo e il destinatario delle informazioni (es. investitore che chiede alla società di fornirgli una certificazione), mentre si avrà responsabilità extracontrattuale in via residuale, sulla base dei doveri gravanti su chi è titolare di uno status professionale.

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