L’aspetto riguardante il controllo dei poteri privati è generalmente trascurato nel diritto privato. Soggetti investiti di questo potere sono coloro che godono di posizioni di supremazia o di dominio nei rapporti con altri soggetti i quali si trovano nella situazione di sottomessi. Un esempio è quello dei poteri di cui gode l’imprenditore nell’azienda.

La Costituzione tutela gli interessi del singolo anche nei riguardi di questi poteri. Si parla a riguardo di effetti verso i terzi della Costituzione, il che significa che la Costituzione deve essere rispettata anche nell’ambito di organizzazioni che si reggono su principi di autonomia e di libertà.

Tuttavia questa tutela non è ben definitiva in quanto non essendovi tra i 2 soggetti una situazione di rapporto non si configura alcun diritto o obbligo. Nel rapporto giuridico i soggetti sono in una situazione paritetica o comunque simmetricamente contrapposte e a contenuto predeterminato. Nel caso di poteri privati le posizioni dei soggetti sono predeterminate in quanto l’uno gode di poteri il cui esercizio è discrezionale e l’altro è sottoposto ai poteri del primo. Ad esempio non vi è rapporto tra prestatore di lavoro e datore in ordine all’assetto organizzativo il datore vuole dare alla propria azienda.

Parte della dottrina ha evidenziato le analogie con la figura dell’interesse legittimo tipica del diritto amministrativo, posizione che non è di diritto soggettivo ma di interesse proteso con la tutela dell’interesse pubblico.

Ma è discutibile ammettere l’esistenza di interessi legittimi nel diritto privato, al massimo si può ammettere, anche nel diritto privato, che la figura investita di poteri debba esercitarli per la soddisfazione di un interesse diverso da quello proprio.

Come accennato, la teoria dell’interesse legittimo non ha ricevuto molti consensi, così la dottrina ha cercato vie alternative. Si è richiamata così la possibilità di far riferimento a principi generali, come buona fede e correttezza che possono consentire di realizzare forme di controllo sui poteri del soggetto. Ciò vuol dire che anche nell’esercizio di un potere discrezionale il soggetto deve comportarsi secondo buona fede.

Scopo di questi controlli è quello di introdurre parametri oggettivi per il controllo di tali poteri e ove dovesse risultare che il potere è stato esercitato nella totale inosservanza di tali parametri la conseguenza sarà l’annullamento dell’atto.

Rispetto alla strumentazione privatistica c’è una grossa differenza: la tutela risponde al mancato rispetto di regole di azione o di comportamento e non invece alla lesione di beni o utilità appartenenti al soggetto.

Dunque, in questo caso, il rimedio di tutela ha per scopo di sollecitare una forma di controllo sull’uso del potere.

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