La causa deve essere distinta dai motivi.

I motivi sono gli interessi personali e particolari che la parte tende a realizzare mediante la conclusione di un contratto ma che non rientrano nel contenuto in questo (il motivo è usualmente estraneo alla struttura dell’atto).

Si potrebbe dire, in termini diversi, che il motivo è il motore del convincimento personale che porta un soggetto alla conclusione del contratto.

Ad esempio nell’ipotesi di compravendita la causa è lo scambio di cosa con un prezzo mentre il motivo staziona nella dimensione interna del soggetto. Infatti, un soggetto può decidere di comprare un immobile per motivi speculativi, per darlo in locazione o per abitarci.

Pertanto, il medesimo contratto (es. la vendita, la locazione) può servire per la realizzazione dei motivi più disparati. In questo senso può affermarsi che mentre la causa è fissa ed invariabile, i motivi che animano i contraenti risultano essere mutevoli e variabili.

Per definizione i motivi sono irrilevanti per il diritto, il quale si disinteressa delle ragioni interne che spingono i soggetti a stipulate un contratto.

Riguardo alla rilevanza o alla irrilevanza dei motivi si fronteggiano due teorie:

a) Per la teoria della causa tipica l’irrilevanza dei motivi è spiegata semplicemente considerando la loro estraneità alla causa.

b) Per la teoria della funzione pratica i motivi sono rilevanti quando si sono obiettivizzati nel contratto, divenendo interessi che il contratto è diretto a realizzare.

Tuttavia i motivi non sono sempre giuridicamente irrilevanti, vi sono delle ipotesi espressamente previste dalla legge in cui il motivo può essere rilevante: è questa l’ipotesi del motivo illecito comune ad entrambe le parti, regolato dall’art. 1345, il quale dispone che: “il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe” [ n.b. il contratto è nullo].

Il motivi sono normalmente irrilevanti. Vi sono però delle eccezioni: il motivo assume rilievo in due particolari figure negoziali:

  • NEGOZIO INDIRETTO: ricorre quando i soggetti, per raggiungere l’effetto perseguibile attraverso un determinato negozio, seguono una via indiretta, servendosi di un negozio tipico che viene adattato ad uno scopo diverso da quello che costituisce la causa;
  • NEGOZIO FIDUCIARIO: ricorre quando un soggetto, per un fine limitato, conferisce un ampio potere ad un’altra parte, che assume l’ obbligo personale di servirsi della posizione acquisita entro i limiti di quel fine. (VEDERE MEGLIO DAL BIANCA)

I motivi sono anche rilevanti in tema di: errore sui motivi, di interpretazione del contratto e di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

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