Contratti d’accertamento

Il contratto di accertamento può essere definito come il contratto mediante il quale le parti riconoscono l’esistenza o il contenuto di un loro rapporto giuridico. L’accertamento non ha efficacia costitutivo, esso è, infatti, diretto alla verifica di un rapporto preesistente.

Funzione propria dell’accertamento negoziale è precisamente quella del riconoscimento, infatti, mediante l’accertamento le parti riconoscono reciprocamente obblighi e diritti inerenti al loro rapporto e danno luogo alla presunzione di esistenza del rapporto così come accertato. L’effetto accertativo rileva, pertanto, sul piano probatorio in quanto il negozio dispensa ciascuna parte dall’onere di provare il rapporto come accertato mentre pone a suo carico l’onere della prova contraria.

Contratti di alienazione

I contratti di alienazione sono in genere i contratti che hanno per oggetto una vicenda derivativa e cioè i contratti che hanno per oggetto il trasferimento di un diritto o la costituzione di un diritto reale limitato (usufrutto, ipoteca, pegno ecc… ).

Carattere comune di questi contratti è la natura derivativa della vicenda programmata; infatti l’acquisto in essi previsto presuppone l’anteriore appartenenza del diritto in capo ad un determinato soggetto. L’esecuzione di tali contratti richiede, pertanto, la legittimazione dell’alienante a disporre del diritto alienato.

Esempi di contratti di alienazione sono: la vendita della proprietà, la costituzione di usufrutto, la cessione del credito ecc.

La dottrina tende ad escludere che tra i contratti di alienazione rientrino i contratti di concessione di diritti personali di godimento (principalmente: la locazione); l’esclusione appare giustificata se si ritiene che l’impegno del concedente consiste in un obbligo di fare godere il bene e il non di attribuire un autonomo diritto di godimento.

Si deve tenere presente che il contratto di alienazione non realizza sempre l’effetto immediato dell’acquisto del diritto in capo all’alienatario. L’immediatezza dell’effetto traslativo può essere preclusa, anzitutto, dal fatto che il contratto ha per oggetto cose generiche, e cioè cose determinate solo del genere.

L’immediatezza dell’effetto acquisitivo può essere preclusa, ancora, dal fatto che il contratto ha per oggetto dei futuri.

Ancora, il contratto di alienazione può non realizzare l’immediato effetto acquisitivo in quanto l’alienante, senza esserne legittimato, ha disposto di un diritto altrui.

Le parti, infine, possono rinviare ad un momento successivo il verificarsi dell’effetto acquisitivo.

In tutti i casi in cui l’acquisto non è un effetto immediato del contratto l’alienante è obbligato a fare acquisire il diritto all’alienatario. Questo obbligo, tra l’altro non ha bisogno, di una apposita previsione da parte dei contraenti; esso scaturisce direttamente dal significato di impegnatività dei contratto in ordine al risultato programmato.

Al riguardo occorre specificare che se l’acquisto si determina a seguito del semplice consenso, in applicazione del principio consensualistico, il contratto realizza immediatamente il risultato programmato senza la costituzione di un rapporto obbligatorio. In caso contrario, se l’acquisto non avviene a seguito del solo consenso, l’impegno contrattuale si produce nella necessità di conseguire il risultato è questa necessità, sul piano giuridico, rilevano in termini di rapporto obbligatorio.

Riguardo a quest’ultimo punto, ad esempio, si può parlare della alienazione di cose generiche e di alienazione di cose specifiche.

Sono cose specifiche le cose individuate mediante caratteri propri.

Sono cose generiche quelle non individuate singolarmente, ma come appartenenti ad un genere senza una ulteriore specificazione (in questo senso si può affermare che l’alienazione di cose generiche è necessariamente una alienazione obbligatoria, in quanto manca il riferimento a beni concreti identificabili come oggetto dell’effetto traslativo).

La distinzione tra cose generiche e cose specifiche ha notevole importanza:

1. Nel momento del passaggio della proprietà: nella compravendita, infatti, la proprietà delle cose specifiche si acquista con il semplice consenso, mentre la proprietà delle cose generiche sia acquisto solo con la specificazione, cioè con l’operazione che le individua specificamente.

2. Nel passaggio del rischio: infatti, fino a quando le cose generiche vendute non sono consegnate al compratore, il rischio del loro perimento resta addossato al venditore.

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