L’azione inibitoria consiste in un provvedimento col quale il giudice impone al convenuto di astenersi da un determinato comportamento che viola il diritto dell’attore. La dottrina non è concorde sulla qualificazione di questo provvedimento: alcuni ritengono che abbia funzione preventiva e carattere di esclusivo accertamento e condanna; altri ne sottolineano invece il carattere determinativo – costitutivo in quanto il giudice stabilisce in concreto la misura della prestazione negativa dovuta.

Di recente è stata contestata la funzione solo preventiva dell’inibitoria in base alla considerazione che rappresenta un rimedio contro un danno attuale e si è proposto di configurarla alla stregua di un rimedio tipicamente reintegratorio, cioè destinato alla riparazione di danni, pur con la peculiarità di non avvalersi di tecniche risarcitorie.

Non manca, infine, chi ha ribadito che l’inibitoria più che rimuovere danno tende a prevenire lesioni e/o illeciti futuri. Gli effetti dell’inibitoria sono prevalentemente compulsori, nel senso che l’obbligazione negativa imposta al convenuto è sostanzialmente priva di adeguate misure coercitive in grado di assicurare l’attuazione della condanna.

In altri ordinamenti, per assicurare l’attuazione della sentenza di condanna all’adempimento di un obbligo di fare o non fare, sono previste tecniche sanzionatorie in grado di indurre l’obbligato all’adempimento spontaneo e privarlo di qualsiasi interesse all’inadempimento.

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