Ordinamento giuridico originario:

· ordinamento: quid unitario, complesso e articolato in parti che stanno in relazione coerente e che trovano reductio in un ordine peculiare e identificabile il quale ha una logica e un fine che si integrano e si spremono reciprocamente.

· giuridico: indica la specificazione dell’ordinamento. Correlato all’idea di dover essere ed indica come le varie parti dell’ordinamento trovino delle relazioni nella regolarità necessaria e continua e in una certa misura immutabile di un’interdipendenza organizzata per far valere la logica e perseguire il fine. La giuridicità dell’ordinamento identifica la particolarità di un sistema che implica coerenza ad un substrato conforme di presupposti necessari.

· originario: spiega come sia suscettibile di trovare in se stesso le ragioni della propria vigenza, la valenza del suo essere e la logica del suo divenire.

Si può ora evidenziare come il concetto di ordinamento e di norma giuridica si possano integrare a vicenda.

Risulta infatti giuridica la norma che appartiene ad un ordinamento e risulta giuridico l’ordinamento che sia composto da norme tra loro correlate e conformemente supportate.

Norma e istituzione, aspetto normativo e aspetto fattuale dell’ordinamento sono in rapporto di mutua applicazione.

Nel concetto di ordinamento giuridico si identifica una società politicamente e socialmente organizzata attraverso un sistema di potere politico e un sistema di norme (quid che richiede il concorso di almeno tre fattori e cioè la pluralità di soggetti, la normazione e un’organizzazione).

Le norme sono nel sistema e sono correlate alla sua ontologia in quanto concretizzano l’orientamento di coerenza che è immanente all’istituzione.

Valori dell’ordinamento:

1. pluralità di soggetti

2. normazione valori dell’ordinamento

3. organizzazione

Tali valori sono precedenti all’ordinamento, sono la causa costituente dell’ordinamento che viene tradotta in principi costituiti, o in costituzione giuridica dello stesso.

Si hanno due tipi di costituzioni:

1. costituzione sostanziale: corrisponde alle regole che determinano l’ordine o il dover essere essenziale, il principio o i principi supremi del sistema, è la parte sottratta ad ogni possibilità di revisione. Può rimanere priva di enunciazioni solenni.

2. costituzione formale: è la costituzione scritta, che può essere rigida (per essere modificata si devono seguire procedure gravose) oppure flessibile (le modificazioni possono derivare dalla legge ordinaria).

La costituzione sostanziale può trovare descrizione in quella formale, intesa come documento; la chiesa Ha una costituzione sostanziale.

Origine dell’ordinamento giuridico: transito dei valori in costituzione sostanziale di un sistema, tale transito viene da un “atto rivoluzionario” (comportamento di uno o più soggetti che non trova giustificazione in nessuna norma).

Continuità dell’ordinamento giuridico: deve mantenere la continuità necessaria che raccorda le parti alla sua costituzione sostanziale, cioè al dover essere che né è proprio. Tale dover essere esprime l’ontologia dell’ordinamento se trova applicazione e cioè effettività. Non si richiede un’assoluta efficacia della volontà normativa, ma una efficacia che si realizzi nella maggior parte dei casi. Se manca l’efficienza l’ordinamento cessa di esistere e si estingue. L’ordinamento può essere modificato ma non può negare il suo carattere immodificabile, deve cioè portare avanti in ogni caso il valore fondamentale che l’ha originato.

Cessazione dell’ordinamento giuridico: la non effettività dell’ordinamento si realizza laddove l’equilibrio originario venga mutato o trascurato, laddove vengano negati i principi supremi e la costituzione sostanziale. Se l’ordinamento non riuscirà a ritrovare un proprio equilibrio si registrerà una frattura del sistema, avrà luogo una rivoluzione e di conseguenza ci sarà il sorgere di un nuovo ordinamento.

Le modifiche che vengono apportate all’ordinamento ma che non mutano la sua originarietà sono simbolo di evoluzione dell’ordinamento stesso.

Bisogna tener presente che esiste una pluralità di ordinamenti giuridici i quali hanno una specifica giuridicità, ma possono comunque darsi un reciproco riconoscimento di giuridicità e le norme possono avere efficacia nell’ambito di un altro ordinamento; opera a tale proposito lo strumento del rinvio per comando di vigenza e cioè quando un ordinamento giuridico opera nei confronti di un altro ordinamento per dare appunto vigenza alle norme di un altro ordinamento. Tanti sistemi sacrificano la loro sovranità per aggregarsi con altri Stati, si creano così dei sistemi.

I requisiti essenziali sono la generalità e l’astrattezza attraverso i quali si esprime il valore dell’uguaglianza che i moderni ordinamenti devono far valere. Il principio di uguaglianza comporta quello di legalità poiché la norma trova fonte nello strumento legislativo. Tali principi si trovano negli ordinamenti democratici nei quali la norma può essere posta dalla legge o da fonte equiparata che preveda fattispecie solo generali ed astratte. In tutti gli altri ordinamenti che negano o non intendano il principio di uguaglianza le norme possono anche non essere generali ed astratte.

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