La l. n. 205 del 2000 e poi il codice del processo amministrativo hanno modificato la disciplina della tutela cautelare sotto tre aspetti:

  • la garanzia del contraddittorio, sulla base del principio della parità delle parti;
  • la previsione, in casi di particolare urgenza, di modalità più rapide di accesso alla tutela cautelare, sulla base del principio dell’adeguatezza della misura cautelare;
  • la valorizzazione della fase cautelare ai fini di una sollecita decisione del ricorso, sulla base del principio della ragionevole durata del processo.

La domanda di una misura cautelare è presentata dal ricorrente (o da altra parte interessata) al giudice adito per il ricorso principale. Si richiede un’istanza scritta, redatta nel ricorso stesso o con un atto successivo all’instaurazione del giudizio (art. 55 co. 3), che deve essere notificata all’Amministrazione resistente ed ai controinteressati.

Mentre in precedenza non si riteneva necessaria la notifica dell’istanza cautelare a tutti i controinteressati, attualmente l’art. 27 co. 2 stabilisce che il giudice amministrativo può provvedere definitivamente sull’istanza cautelare solo dopo l’integrazione del contraddittorio con tutte le parti necessarie del giudizio. Prima dell’integrazione del contraddittorio il giudice può assumere solo misure cautelari provvisorie interinali, soggette necessariamente ad essere riesaminate.

Sulla domanda di misura cautelare provvede ordinariamente il collegio in camera di consiglio, decorsi almeno venti giorni dalla notifica dell’istanza e dieci giorni dal suo deposito (co. 5), termini questi stabiliti a garanzia del contraddittorio, per consentire a tutte le parti intimate di costituirsi in giudizio e di presentare le loro difese. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni prima della camera di consiglio, ma possono costituirsi per la trattazione orale anche soltanto in camera di consiglio, dove sono sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta per discutere dell’istanza cautelare (co. 7). La domanda di una misura cautelare non può essere trattata fino a quando non sia stata depositata l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione (co. 4): tale stretta correlazione rispecchia l’esigenza di contenere la misura cautelare nella sua dimensione di misura interinale (strumentale). Nel caso di concessione della misura, peraltro, il collegio, nella medesima ordinanza, deve fissare l’udienza per la discussione del ricorso (co. 11). Il collegio chiamato a provvedere sulla domanda deve innanzitutto verificare la propria competenza (co. 13): l’inderogabilità della disciplina della competenza territoriale, infatti, comporta la preclusione per il giudice di adottare misure cautelari in controversie demandate ad un altro Tar.

La trattazione dell’istanza cautelare rappresenta in genere la prima occasione per il collegio di venire a contatto con le parti nel giudizio. Tale circostanza ha fatto in modo che nella legislazione recente la fase cautelare si connotasse per elementi nuovi. Il codice, quindi, ha previsto che nel corso dell’esame dell’istanza cautelare il collegio possa adottare i provvedimenti istruttori utili per il giudizio e per l’integrità del contraddittorio, ma solo su istanza di parte (co. 12). Sulla domanda di misura cautelare il collegio provvede con ordinanza motivata (co. 9), efficace fin dal momento del suo deposito. L’obbligo di motivazione delle pronunce cautelari, in passato non rispettato, è stato riaffermato dal codice, secondo il quale la motivazione deve estendersi alla valutazione del pregiudizio allegato (periculum in mora) e deve indicare i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione dell’esito del ricorso (fumus boni iuris).

Nella legislazione recente si è affermata la tendenza a collegare la fase cautelare con la decisione del ricorso per due ordini di contingenze:

  • il collegio, se ritiene che l’istanza cautelare sia fondata e nello stesso tempo che le ragioni per la tutela cautelare possano essere soddisfatte con una decisione sollecita del ricorso, può limitarsi a fissare la data dell’udienza di discussione (art. 55 co. 10);
  • il collegio, come detto in precedenza, può definire il giudizio in camera di consiglio con la sentenza in forma semplificata (art. 60).
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