Con il termine competenza si individua, anche nel processo amministrativo, la porzione di potestà giurisdizionale attribuita ai singoli organi giudicanti all’interno della medesima giurisdizione.

I TAR, infatti, sono uno per regione, con possibilità di articolazione in sezioni variamente disciplinate. La competenza attiene appunto alla ripartizione della potestà giurisdizionale tra i vari tribunali. Inoltre, posto che nel processo amministrativo è previsto un doppio grado di giudizio e, perciò accanto al TAR, giudice di primo grado, vi è un giudice d’appello, il Consiglio di Stato, con il termine competenza si individua anche la potestà giurisdizionale assegnata al giudice di primo grado e di secondo grado.

I criteri in base ai quali la potestà giurisdizionale viene suddivisa, all’interno della stessa giurisdizione, possono essere diversi:

  1. competenza territoriale: il criterio della ripartizione territoriale della competenza è il criterio più semplice e si fonda nella ubicazione sul territorio nazionale delle varie autorità giurisdizionali.
  2. competenza funzionale: si fonda sulla maggiore idoneità di un organo giurisdizionale a valutare determinate controversie in ragione delle funzioni a esso spettanti;
  3. competenza per materia: si fonda sulla necessità che determinate materie siano assegnate ad uno soltanto o a taluni soltanto degli organi giurisdizionali.

Nel processo amministrativo si individuano tutti e tre i tipi di competenza benché il legislatore non si sia preoccupato di denominarli espressamente.

La competenza territoriale, a differenza di quanto espresso nell’art. 13 cpa, era ritenuta derogabile, perché si basava esclusivamente su ragioni organizzative, e cioè di suddivisone del lavoro tra i vari tribunali e di individuazione del giudice territorialmente più facilmente raggiungibile da parte dei litiganti. Pertanto, una scelta differente da parte dei soggetti in causa, in passato, era da ritenersi ammissibile.

Ora, la norma indicata, ribadisce come la competenza territoriale sia da ritenersi inderogabile, ponendosi in netta discontinuità con il regime precedente. Essa viene individuata sulla base di 4 criteri:

  • sede
  • effetti dell’atto
  • tipologia di controversie à pubblico impiego
  • carattere di atto statale o emanato da soggetti pubblici a carattere ultra regionale

 

La competenza funzionale e la competenza per materia sono da ritenersi anch’esse inderogabili. Le ragioni discendono dal fatto che: se il legislatore ha ritenuto di dover distribuire la competenza secondo dei criteri che tengono conto della maggiore idoneità di un certo organo giurisdizionale a definire la controversia ovvero dell’opportunità di concentrare la trattazione di particolari materie presso un altro organo giurisdizionale, queste scelte non potranno essere alterate esclusivamente sulla base del consenso delle parti.

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