La capacità di essere parte è una manifestazione della capacità giuridica: possono essere parti nel processo amministrativo le persone fisiche e quelle giuridiche. Questa capacità è indipendente dalla posizione che la parte stessa abbia con il rapporto controverso.

Essa spetta agli enti pubblici e non agli organi, anche se talora è riconosciuta la legittimazione attiva e passiva a singoli organi, quali i ministri, ovvero ad organismi privi di personalità giuridica, come le aziende pubbliche.

Diversa, invece, è la capacità di stare in giudizio in proprio o in rappresentanza di un altro soggetto, la cd legitimatio ad processum: si tratta della proiezione sul piano processuale della capacità di agire e spetta soltanto alle persone fisiche che abbiano il libero esercizio dei diritti, mentre non è riconosciuta alle altre persone fisiche e alle persone giuridiche.

Le persone fisiche prive di legitimatio ad processum non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che disciplinano la loro capacità.

Con riferimento alla rappresentanza volontaria, l’art. 77 cpc dispone che: “il procuratore generale o quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il prepotente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti le misure cautelari“.

Le persone giuridiche sono in giudizio per mezzo delle persone fisiche che ne hanno la legale rappresentanza, le quali agiscono in nome e per conto dell’ente.

Le PA sta nel giudizio in persona del ministro pro tempore se si tratta dello Stato, mentre gli altri enti pubblici stanno in giudizio per mezzo delle persone che ne hanno la rappresentanza in virtù di legge o di statuto. Per es. la Regione sta in giudizio per mezzo del Presidente della giunta.

Se il rappresentante legale non può decidere in ordine alla lite dovrà munirsi dell’autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dal competente organo deliberativo.

Nell’amministrazione dello Stato il potere di promuovere e di resistere alle liti è riservato ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, fermo restando che le divergenze che insorgano con l’avvocatura dello Stato sono risolte dal ministro competente, al quale spetta la rappresentanza processuale.

La legitimatio ad processum non va confusa con la legittimazione ad agire, la cd legitimatio ad causam e con la rappresentanza in giudizio o ius postulandi, che NON sono presupposti processuali.

L’art 22 cpa, con riferimento allo ius postulandi, dispone che le parti non possono stare in giudizio se non con il patrocinio di avvocato, mentre per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio alle giurisdizioni superiori.

Non mancano però le eccezioni; solo in primo grado i privati possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi:

  • in materia di accesso,
  • in materia elettorale
  • relativi al diritto dei cittadini dell’UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

L’amministrazione statale è rappresentata in giudizio ex lege, senza bisogno di apposito mandato, dall’Avvocatura dello Stato, che in via esclusiva e obbligatoria ne detiene il patrocinio, che si estende:

  • alle regioni a statuto speciale
  • alle regioni a statuto ordinario con deliberazione a carattere generale del consiglio regionale
  • ad alcuni degli altri enti soggetti alla tutela e alla vigilanza dello Stato o da questi sovvenzionati

La difesa degli altri enti pubblici è assunta da professionisti del libero foro ovvero dai componenti dei rispettivi uffici legali, iscritti in elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati.

Sebbene il patrocinio dell’avvocatura sia obbligatorio per lo Stato, in realtà, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro interessato e con quello delle finanze, sentito l’avvocato generale dello Stato, anche la difesa dell’amministrazione dello Stato può in casi eccezionali essere affidata a liberi professionisti.

L’avvocatura, inoltre, può essere autorizzata con legge o dpcm ad assumere la rappresentanza e difesa anche di altre amministrazioni pubbliche non statali e di enti pubblici: patrocinio autorizzato.

Nel giudizio amministrativo trova infine applicazione l’art. 14 delle norme di attuazione al cpa sull’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

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