Le discussioni sul sistema in atto non furono superate dalla riforma del 1859. A favore del sistema del contenzioso amministrativo risultavano invocati tre ordini di considerazioni:

  • la tutela dell’interesse pubblico: era considerato essenziale che l’attuazione dell’interesse pubblico non fosse ostacolata da un intervento del giudice;
  • l’esclusione delle garanzie di inamovibilità ed imparzialità previste per i giudici ordinari: la mancanza di queste garanzie era ritenuta da alcuni un fattore positivo, perché consentiva di far valere in modo più efficace la responsabilità dei giudici del contenzioso amministrativo;
  • la specialità del diritto dell’amministrazione: le controversie demandate ai giudici del contenzioso riguardano istituti diversi da quelli del diritto comune, motivo questo per cui era opportuno che fossero demandate ad un giudice diverso da quello ordinario.

Tali argomenti erano molto criticati dagli oppositori dei modelli di contenzioso amministrativo, i quali sostenevano l’esigenza che anche le controversie tra l’amministrazione e il cittadino fossero assegnate al giudice ordinario, la cui estraneità poteva garantire l’imparzialità necessaria per la decisione. Tale imparzialità, peraltro, appariva ancora più necessaria proprio perché una parte in causa era l’amministrazione.

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