Il modello del contenzioso amministrativo francese fu accolto anche in Italia. Nel Regno di Sardegna, in particolare, Carlo Alberto costituì un Consiglio di Stato (1831) articolato in tre sezioni, aventi competenze consultive, obbligatorie prima dell’adozione di determinati atti (es. atti con forza di legge, bilancio generale dello Stato), e contenziose. Con le regie patenti del 1842 e 1847 fu istituito un sistema di contenzioso amministrativo che si fondava sulla principale distinzione tra:

  • controversie riservate all’amministrazione, per le quali era esclusa la tutela davanti ad un giudice ordinario o speciale;
  • controversie di amministrazione contenziosa, per le quali era prevista la possibilità di un ricorso in primo grado a un Consiglio di intendenza e in secondo grado alla Camera dei conti. Il ruolo di questi giudici speciali fu molto discusso, soprattutto dopo che lo Statuto albertino stabilì come regola la riserva della funzione giurisdizionale al giudice ordinario.

Alcuni decreti reali del 1859 accolsero e confermarono il sistema del contenzioso amministrativo, articolato in Consiglio di governo (primo grado) e Consiglio di Stato (secondo grado). Si andava quindi delineando il seguente sistema:

  • non tutte le attività amministrative sono soggette a sindacato giurisdizionale. Tra le altre era esclusa da qualsiasi tipo di sindacato la c.d. amministrazione economica;
  • in alcune materie la tutela dei cittadini nei confronti dell’amministrazione viene demandata ai giudici ordinari del contenzioso amministrativo (es. controversie per tasse);
  • in alcune materie la tutela dei cittadini nei confronti dell’amministrazione viene demandata ai giudici speciali del contenzioso amministrativo (es. controversie in tema di pensioni, demandate al Consiglio di Stato);
  • negli altri casi la tutela dei cittadini spetta al giudice ordinario, ossia ai giudici civili.

 Un sistema di questo tipo lasciava ampio spazio alla possibilità di conflitti (positivi e negativi) tra amministrazioni e giudici e tra giudici del contenzioso amministrativo e giudici ordinari. La disciplina per la risoluzione di tali conflitti fu introdotta con la l. 20 novembre 1859, in base alla quale il conflitto poteva essere sollevato anche dal rappresentante locale del potere esecutivo. La decisione dei conflitti era assunta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato e su proposta (decisiva) del Ministro dell’interno.

Ai giudici ordinari del contenzioso amministrativo non erano conferiti poteri di annullamento rispetto agli atti amministrativi dedotto in giudizio. Questo, tuttavia, non era inteso come una sorta di limite rispetto al modello di tutela, non dovendo sfuggire che l’atto dell’amministrazione non costituiva di per sé un limite ai poteri del giudice ordinario.

Lascia un commento